Attività alternativa religione cattolica: il docente non può essere utilizzato per sostituire colleghi assenti

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Orizzonte Scuola, 9.11.2017

– Nell’art.9 comma 2 della Legge n.121/1985 viene stabilito che, come risulta assicurato in tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento della Religione cattolica, deve essere garantito, nello stesso modo, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, anche il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell’istituzione scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Normativa

Queste disposizioni vengono ulteriormente ribadite nell’art 310 del DL 297/1994, avente come oggetto il “Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”. Nei commi 3 e 4 del succitato articolo si sottolinea, inoltre, quanto segue:

3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile.

4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

La scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica viene, quindi, esercitata dagli interessati (i genitori o gli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione online e per le iscrizioni che non siano presentate online, del modello nazionale denominato scheda B.

L’eventuale scelta di non avvalersi comporterà che all’interno di ciascuna scuola sarà presentata la Scheda C che prevede le diverse opzioni alternative all’insegnamento della Religione:

  • attività didattiche e formative;
  • attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;

(si chiarisce che questa attività non prevede un programma specifico e, di conseguenza, nemmeno la valutazione dell’alunno. Il docente dovrà garantire la sua presenza nelle ore sopra indicate e assistere gli alunni nelle loro attività individuali)

  • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

Come chiarisce la succitata normativa, “La scelta specifica di attività alternative ha effetto per l’intero anno scolastico” e deve essere operata da parte degli interessati all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali.

Con la CM n.316/1987 si chiarisce, infatti, che è compito del Collegio dei Docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.

Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC, vi è la necessità, quindi, da parte dei Collegi dei Docenti di programmare specifiche attività didattiche alternative anche valutando le richieste dell’utenza e di fissare i contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i contenuti programmati non appartengano a discipline curricolari.

La programmazione delle attività che rientrano nell’insegnamento alternativo alla Religione cattolica, dovrebbe essere inserita, quindi, all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), in coerenza con quanto prevede la Legge 107/2015 nel comma 14 dove il Piano viene definito come “il  documento  fondamentale  costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”

Le disposizioni normative impongono, quindi, alle istituzioni scolastiche i seguenti adempimenti:

1- offrire, in fase di iscrizione a scuola, per coloro che non si avvalgono dell’IRC, le quattro opzioni, indicate nell’allegato C, per effettuare la loro scelta

Le singole scuole, quindi, sono tenute ad attivarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico, per raccogliere i dati di quanti hanno scelto di non avvalersi dell’IRC e sottoporre all’attenzione dei genitori o degli alunni (per le scuole secondarie di secondo grado) il modulo integrativo per la scelta delle attività alternative (Allegato C), in modo che non vi siano periodi, sia pur brevi, di inattività dovuti a motivi organizzativi.

2- inserire la programmazione delle attività alternative all’IRC, come deliberate dal Collegio dei Docenti, nel PTOF

3- attivare l’insegnamento alternativo all’IRC per tutti coloro che lo richiedono, indipendentemente dal numero di richiedenti per ciascuna classe

Gli alunni che scelgono di frequentare le attività alternative possono essere accorpati per classi sia parallele sia verticali (CM 302/86). L’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica non può costituire, come chiarisce il MIUR nella CM telegrafica n.253 del 13.08.1987, criterio per la formazione delle classi e, pertanto, deve essere mantenuta l’unità della classe cui appartiene l’alunno.

L’attività alternativa alla Religione cattolica, per coloro che, non avvalendosi dell’IRC, ne fanno richiesta, deve, quindi, essere offerta e garantita obbligatoriamente dalle istituzioni scolastiche, per rendere effettiva la scelta compiuta dalle famiglie degli studenti al momento dell’iscrizione ad una scuola pubblica. Tale attività diventa, in tal modo, curricolare a tutti gli effetti per gli studenti coinvolti.

I docenti di attività alternativa all’IRC, al pari degli insegnanti di Religione cattolica, partecipano, infatti, a pieno titolo ai Consigli di classe, compresi quelli dedicati alla valutazione periodica e finale degli alunni che si sono avvalsi del suddetto insegnamento.

La valutazione delle attività alternative alla Religione cattolica è disciplinata nell’art.2 del D.Lgs. n.62 de 2017, dove nel comma 7 si esplicita che “La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti

Gli studenti che hanno optato per un’attività alternativa all’IRC, hanno, quindi, il diritto di seguire tale attività come programmata dal Collegio dei Docenti e inserita nel PTOF, ma non sempre le scuole agiscono in tal senso.

Sono diverse, infatti, le segnalazioni che arrivano in redazione e che segnalano situazioni non proprio in sintonia con la normativa.

Diverse sono le irregolarità segnalate:

1- inserimento degli alunni che non si avvalgono dell’IRC in classi parallele o tenuti nella loro classe all’ora di Religione cattolica;

2- vigilanza degli studenti che non si avvalgono dell’IRC da parte del personale ATA;

3- utilizzo del docente nominato per l’attività alternativa alla Religione cattolica per sostituire colleghi assenti in altre classi.

Riteniamo utile ribadire che l’attività alternativa all’IRC è, per gli studenti che ne hanno fatto richiesta, attività curricolare a tutti gli effetti, oggetto di valutazione periodica e finale, e come tale deve essere garantita dal docente nominato specificatamente per tale insegnamento, docente che non può, quindi, essere utilizzato, nelle sue ore di attività alternativa, per supplenze.

Questa irregolare utilizzazione dei docenti di attività alternativa lede il diritto allo studio degli studenti che hanno optato per tale attività in alternativa alla Religione cattolica. L’attività alternativa, infatti, una volta scelta, diventa un diritto e la sua erogazione non può essere interrotta dalla scuola per utilizzare il docente in altra attività come quella di sostituzione dei colleghi assenti.

Ribadiamo, quindi, che è illegittimo utilizzare l’insegnante di attività alternativa per fare sostituzioni nelle ore curricolari in cui devono essere impegnati nelle attività per le quali sono stati nominati , attività che devono essere garantite a tutela del diritto di scelta degli studenti e delle loro famiglie di avvalersi o meno dell’IRC.

Se tale situazione dovesse presentarsi è opportuno che il docente interessato chieda il rilascio di specifico ordine di servizio scritto in modo tale che sia il Dirigente scolastico ad assumersi la responsabilità di tale scelta e decisione che viola il diritto allo studio degli studenti che non si avvalgono dell’IRC e hanno optato per l’attività alternativa che, per loro, diventa attività curricolare e, quindi, obbligatoria

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Attività alternativa religione cattolica: il docente non può essere utilizzato per sostituire colleghi assenti ultima modifica: 2017-11-09T08:30:46+01:00 da
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