Attività compatibili con le supplenze

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Orizzonte Scuola,  25.10.2009.  

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Sempre più spesso la redazione di Orizzonte Scuola si trova ad affrontare una problematica difficile dal punto normativo, problematica che abbiamo sinteticamente indicato con due interrogativi:

  1. Un docente a tempo determinato può svolgere attività commerciali?
  2. Un docente a tempo determinato può instaurare rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di privati?

Va detto innanzitutto che le norme che regolano l’incompatibilità sono esposte nell’ art. 508 del Decreto Legislativo 297/94 :

Art. 508 – Incompatibilità

  1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
  2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
  3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
  4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
  5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
  6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
  7. L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è *****ulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
  8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione.
  9. L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
  10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
  11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.
  12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
  13. L’ottemperanza alla diffida non preclude l’azione disciplinare.
  14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
  15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
  16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

L’art. 508 affronta varie questioni, dalle lezioni private all’assunzione di altro pubblico impiego, ma il più Interessante, ai fini dei nostri quesiti è l’art. 10:
“10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.”

Da esso si desume che il docente può partecipare a società cooperative, ma non può

  • esercitare attività commerciale, industriale e professionale.
  • assumere o mantenere impieghi presso privati
  • accettare cariche in società a fini di lucro

Queste norme valgono sia per i docenti con contratto a tempo indeterminato, sia per coloro che lavorano con contratto a tempo determinato (30/06, 31/08, o supplenze brevi)

Tuttavia la norma principale (art. 508) va letto insieme al Parere rilasciato dall’Ufficio Scolastico per l’Emilia Romagna, in risposta ad uno specifico quesito. Dal parere emerge che:

“pur restando fermo il divieto assoluto per il dipendente pubblico di instaurare ulteriore rapporto di lavoro dipendente con altra amministrazione pubblica (così come stabilito dall’art. 508 co. 7 T.U. 297/94), la *****ulabilità di impiego pubblico e privato, è parzialmente ammessa in forza delle importanti deroghe legislative introdotte in materia di lavoro part-time”

E a questo proposito bisogna far riferimento all’art 53 del D. lgs. 165/01 che al co. 6 esclude espressamente dall’applicazione del regime delle incompatibilità

  • tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno
  • tutti i docenti universitari a tempo definito
  • altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Pertanto, si può concludere dicendo che se i docenti assunti a tempo indeterminato che hanno trasformato il rapporto di lavoro in part time possono previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico esercitare altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto”. (art. 36 del CCNL 24.07.2003)

Lo stesso vale per i docenti a tempo determinato, assunti per un orario di lavoro che non superi il 50% dell’orario obbligatorio dei docenti di ruolo:
“considerato il limitato numero di ore di cattedra attribuito, ben al di sotto del limite del 50% del tempo pieno, potranno essere autorizzati a svolgere altro lavoro subordinato di natura non pubblicistica senza violare le norme sulle incompatibilità”

In ogni caso, sia per i docenti a tempo indeterminato che determinato, è necessaria l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Resta confermata, per tutti i docenti (a t.d. o a t.i.) l’incompatibilità con l’esercizio di attività commerciale e la possibilità di accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero P.I.

In un do*****ento del sindacato CUB sono invece indicate le attività compatibili

“Sono, invece, compatibili per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:

  • le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..,
  • le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
  • le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • l’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  • la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
  • tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese do*****entate;
  • gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  • gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
  • la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
  • gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l’attività principale;
  • le collaborazioni plurime con altre scuole;
  • la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo non continuativo;
  • l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
  • gli incarichi presso le commissioni tributarie;
  • gli incarichi come revisore contabile.

Inoltre, al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito previa, autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico l’esercizio di libere professioni e dare
lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
Inoltre, l’esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:

  1. che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche
  2. che l’eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.

Il limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall’art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140.
Infine, perché l’attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l’iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale.

Attività compatibili con le supplenze ultima modifica: 2015-03-04T09:55:27+01:00 da
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