Attività Funzionali all’insegnamento: obblighi, assenze e giustifica per collegi, consigli, scrutini e incontri

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di Linda Tramontano, Professionisti Scuola Network, 8.11.2019

– Oggetto di interesse comune di tanti docenti sono le attività funzionali dell’insegnamento definite e regolamentate dall’art. 29 del CCNL 2006/2009 (L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi ) integrato nel nuovo CCNL del febbraio 2018 che conferma l’attuale orario di lavoro (articoli 28 e 29 CCNL/07), comprese le 40 + 40 ore per le attività funzionali, con l’integrazione, all’articolo 28, degli obblighi riguardanti i docenti impegnati sul potenziamento di cui se ne stabilisce l’utilizzo prioritario in attività di insegnamento e rendendo residuale il loro utilizzo in attività di supplenza ,si chiarisce chi è impegnato su attività di potenziamento (in tutto o in parte) ha diritto alla retribuzione accessoria se si va oltre gli obblighi orario (18, 22 e 25) e gli obblighi funzionali (le 40 ore collegiali). La riduzione dell’unità didattica (non dovuta a causa di forza maggiore) prevede la restituzione del tempo a favore degli stessi alunni/classi. Vediamo nel dettaglio come si distribuiscono le ore riferite appunto alle attività funzionali dei docenti.

Quante sono le ore da dedicare alle attività funzionali?

Le ore da dedicare alle attività a carattere collegiale sono:

  1. 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni
  2. altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.

Quali sono le attività che rientrano tra gli adempimenti dovuti?

  • la preparazione delle lezioni e le esercitazioni;
  • la correzione degli elaborati;
  • i rapporti individuali con le famiglie.

Tutti i docenti devono prendere parte alle attività collegiali, a cosa si riferiscono tali attività?

  1. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
  2. partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
  3. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
  4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
  5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

Quanti incontri collegiali sono previsti in un anno?

Non esiste un numero preciso ma è il DS che predispone il Piano annuale delle attività dei docenti e lo sottopone all’approvazione del collegio dei docenti.

Il docente può assentarsi se ad esempio un collegio è convocato nel suo giorno libero?

Può assentarsi ma deve giustificare l’assenza, Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007). L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.). Cosa succede se il docente non dovesse giustificare tale assenza? il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell’assenza, se ciò non dovesse avvenire, può nei confronti del docente procedere ad una trattenuta stipendiale (art. 14 del DPR 275/1999) e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre se non abbia superato o raggiunto le 40 ore).

Gli incontri scuola famiglia rientrano nelle 40 ore da dedicare ai collegi dei docenti?

Sì.

E gli incontri dipartimentali?

Anche questi incontri rientrano nelle 40 ore in quanto si tratta di gruppi di lavoro o commissioni di studio, cosiddetti dipartimenti disciplinari e interdisciplinari che hanno lo scopo di formulare delle proposte che saranno poi poste all’attenzione del collegio dei docenti.

Le operazioni di scrutini ed esami rientrano nel computo delle 40+40?

No, tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL). Non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite.

Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore ed è obbligatorio parteciparvi?

Sì.

Per chi è in servizio in più scuole le 40 + 40 ore devono essere proporzionate?

, i docenti devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati. I dirigenti delle due scuole devono concordare gli impegni del docente.

Cosa deve fare chi ha uno spezzone orario? E il docente che ha un part time?

L‘O.M. 446/1997 – che disciplina ancora oggi in dettaglio la materia del part-time– all’articolo 7, comma 7 introduce una deroga alle regole dell’ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno, con riguardo al monte ore annuale di attività funzionali all’insegnamento che il docente è tenuto a svolgere.

In detta ordinanza è infatti previsto espressamente che:

“le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli artt. 40 e 42, 2° e 3° comma, del CCNL” .
(Il riferimento è al CCNL del 1995; la disciplina attuale è quella contenuta negli artt. 28, 3° e 4° comma e 29, 2° e 3° comma del CCNL del 29.11.2007).

Per quanto riguarda il tetto delle 40 ore relative alla partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito.
In considerazione di quanto sopra riportato, ferma restando la necessità per i docenti part-time di garantire le attività che rivestono carattere di obbligatorietà, non si può che ribadire la necessità di consentire ai medesimi la riduzione delle attività funzionali all’insegnamento non obbligatorie.
A tal riguardo sarà utile garantire una razionale e puntuale organizzazione del servizio sulla base della quale ogni istituzione scolastica, dopo aver programmato il calendario delle riunioni e sedute degli organi collegiali, fornirà ai docenti part-time un calendario delle attività funzionali all’insegnamento non obbligatorie ove risulti esplicitato l’ordine prioritario delle sedute ritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio.

Quali attività funzionali richiedono la retribuzione?

Solo le ore prestate in eccedenza ai collegi dei docenti vanno retribuite mentre per i consigli di classe non è prevista nessuna retribuzione.

Solo le ore eccedenti le 40 stabilite per queste ultime attività sono retribuite con il Fondo di istituto come attività aggiuntive di non insegnamento (art. 88, comma 2, lettera “d”), con il compenso orario di € 17,50.

Non sono invece retribuite quelle relative alla partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione.

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Attività Funzionali all’insegnamento: obblighi, assenze e giustifica per collegi, consigli, scrutini e incontri ultima modifica: 2019-11-09T05:25:45+01:00 da
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