Attività incompatibili con la professione di insegnante

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dalla Gilda degli insegnanti di Venezia,  4.9.2016

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– L’USR per l’Emilia Romagna rispondendo al quesito posto da un DS chiarisce quali siano le attività incompatibili con la funzione docente.

In primis ricorda che l’art. 508 del T.U. 297/94, che, in particolare, al comma 10 stabilisce:

  • Il personale di cui al presente titolo (personale docente) non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
  • il co. 15 dell’art. 508 T.U. 297/94, che precisa: “al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”.
  • l’art. 53 del D.lvo 165/2001, che vieta la cumulabilità della funzione docente con altri rapporti di impiego. A tal proposito il Consiglio di Stato (sentenza sez. VI, 3/11/2003 n. 6829) ha precisato che “è configurabile come vero rapporto di lavoro subordinato – tale da determinare una situazione di incompatibilità per il pubblico dipendente – una prestazione lavorativa resa dal dipendente stesso in favore di altro soggetto in via continuativa e con vincolo di subordinazione gerarchica ed obbligo del rispetto di orario (alla stregua del principio è stato ritenuto che costituisse rapporto di lavoro, come tale incompatibile con lo status di pubblico dipendente, l’attività svolta da alcuni dipendenti quali insegnanti nelle scuole civiche)”. Preme evidenziare, a tal proposito, che il Consiglio di Stato, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto irrilevante la presenza di un orario di lavoro ridotto, potendosi comunque ravvisare un rapporto di lavoro subordinato anche laddove la prestazione lavorativa sia fornita per poche ore settimanali, ove però sussistente la presenza delle modalità esplicative della professione sopra individuate.
  • la legge 23.12.1996 n. 662, art. 1, co. 58, “tempo parziale e disciplina delle incompatibilità” (pubblicata sulla G.U. – n. 44 del 22.2.1997), che dispone che le pubbliche Amministrazioni adottino, in conformità alla predetta legge, i regolamenti in merito. In tal senso, l’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, nel dettare le disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola, all’art. 4 – Attività compatibili – statuisce espressamente che “ai sensi dell’art. 1, comma 58, della legge n. 662/96, l’attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l’amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica”.

Pertanto l’si ritiene che la verifica che dovrà essere compiuta al fine di autorizzare o meno l’esercizio della libera professione dovrà tener conto:

  1. del carattere di autonomia o di subordinazione del rapporto di lavoro;
  2. dell’eventuale pregiudizio dell’attività all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente;
  3. della coerenza con l’insegnamento impartito.

Si veda comunque il testo della nota qui sotto riportato:

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Attività incompatibili con la professione di insegnante ultima modifica: 2016-09-04T18:23:16+02:00 da
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