dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 19.8.2022.
Pubblichiamo di seguito il testo della nota 1998 del 19 agosto con cui il Ministero dell’Istruzione predispone i provvedimenti in vigore per il contrasto del Covid dal prossimo anno scolastico.
La novità è lo stop all’obbligo di vaccinazione del personale scolastico.
La nota precisa:
L’art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del 15 giugno 2022, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati” e imponendo “al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Le disposizioni emergenziali rimangono valide fino al 31 agosto 2022 e senza ulteriori proroghe o conferme non non hanno più effetto nell’anno scolastico 2022/23.
Pervengono richieste di aggiornamento in relazione alle azioni da intraprendere per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, in avvio dell’a.s. 2022/2023. A riguardo, nell’ambito della consueta azione di supporto e accompagnamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione nella programmazione e gestione delle attività didattiche e formati-ve, fermo il rinvio all’approfondimento diretto dei documenti di seguito citati, con la presente si ri-ferisce, da un lato, in merito alle Indicazioni recentemente emanate dall’Istituto Superiore di Sanità e, dall’altro, in merito al quadro normativo attualmente vigente in materia.
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso “Indicazioni strategiche ad interim perpreparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in am-bito scolastico (a.s. 2022 -2023)”.
Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione vi-rale a scuola, il documento fornisce elementi concernenti le misure standard di prevenzione da ga-rantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modu-lare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Il motto adottato, sinteticamente esplicativo, è “prepararsi ed essere pronti”.
Le Indicazioni sono rivolte alle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), i centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiolo-gico ed alle evidenze progressivamente disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il mi-nimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative.
In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa scola-stica sono:
Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test dia-gnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante star-nuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, se-condo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sul-la sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ;
Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; Ricambi d’aria frequenti.
Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su dispo-sizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:
Le Indicazioni di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842).
L’Istituto Superiore di Sanità ha inoltre diffuso le “Indicazioni strategiche ad interim per prepared-ness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educa-tivi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”, aggiornate al 11 agosto 2022.
In relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, anche per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia trovano conferma la necessità di garanti-re la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto delle misure di miti-gazione sulle attività scolastiche.
Le Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scola-stici che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non far-macologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccina-zione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). Fatta eccezione per le richiamate misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione.
In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:
Le Indicazioni di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294)
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate “Linee gui-da sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”.
Le Linee guida, allegate al predetto Decreto, enucleano la “complessità dei problemi” correlati agli impatti sulla salute di inquinanti dell’aria e agenti microbiologici aerodispersi, considerato che per una buona qualità dell’aria negli ambienti scolastici rilevano una pluralità di elementi: le fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne; le modalità di gestione delle attività; il nu-mero di occupanti; la natura e configurazione degli spazi; le misure di prevenzione in atto; ecc.
Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzi-tutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la venti-lazione delle aule attraverso l’apertura delle finestre. Sono poi da considerare – e se possibile evitare
In buona sostanza, le Linee guida raccomandano che “l’utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanifica-zione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostra-to che la qualità dell’aria non sia adeguata”.
Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell’uso di dispositivi aggiuntivi, quali rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici. Si sottolinea infatti che “l’utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizza-zione e purificazione dell’aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell’aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pande-mia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell’aria indoor e outdoor”.
Richiamata la necessità di monitorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida chiariscono le diverse competenze in gioco: “ Il dirigente scolastico richiede alle Autorità compe-tenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monito-raggio della qualità dell’aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare ...”.
Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secon-do quanto previsto dalla normativa.
Le Linee guida di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (GU Se-rie Generale n.180 del 03-08-2022).
Il susseguirsi in questi anni di interventi legislativi, miranti ad adeguare le condizioni di svolgimen-to del servizio scolastico in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, può avere determina-to incertezze interpretative. Per questo motivo, nel seguito, ci si prefigge di ripercorrere, in maniera semplificata, il quadro legislativo vigente, in relazione agli effetti della cessazione dello stato di emergenza sull’avvio del prossimo anno scolastico.
A causa della pandemia da Covid-19, questo Ministero ha successivamente emanato indicazioni per lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza, correlate al mutevole quadro normativo.
Con decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, è stato adottato il “ Piano scuola 2020-2021 – Do-cumento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività scolastiche e garantire la continuità del diritto all’istruzione nella fase emergenziale”.
Successivamente, con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, è stato adottato il “Piano scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”-
Da ultimo, in prossimità della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, e alla luce di quanto disposto dal decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, in merito al gradua-le superamento, anche in ambito scolastico, delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, con decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 82, è stato adottato il “ Piano per la prose-cuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle isti-tuzioni del sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza”.Quale, allo stato, il quadro normativo con cui prende avvio l’anno scolastico 2022/2023?
L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico.
In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gen-naio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, per-tanto, cessato in tale data.
In considerazione del superamento dello stato di emergenza, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, ha introdotto una serie di norme di contrasto al Covid-19 che pare opportuno richiamare con riferimento alla loro validità temporale.
L’art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha raccomandato alle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché agli istituti tecnici superiori, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, “il rispetto di una distanza di sicurezza inter-personale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo con-sentano”.
La medesima disposizione ha prescritto, inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di mag-giore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patolo-gie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
Ancora, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, il citato art. 3, comma 5, ha consentito l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia respiratoria e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all’infezione da Co-vid-19.
Il citato decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell’articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è intervenuto in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decor-rere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scola-stico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché nei centri provincia-li per l’istruzione degli adulti:
L’art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infe-zione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.
Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del 15 giugno 2022, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ” e imponendo “ al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data in cui si scrive in vigore in ambito scolastico, esauriscon o la loro validità al 31 agosto 2022 e, in as – senza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2 023.
Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, il citato Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023.
Preminente rilievo, pertanto, vengono ad assumere le Indicazioni strategiche dell’Istituto superiore di sanità, sopra richiamate, che consentono di “prepararsi ed essere pronti” per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Si evidenzia, infine, che l’art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 di-cembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, pro-duttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologi-ca, questo Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario.
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Avvio dell’a.s. 2022/23, le misure anti covid. Niente obbligo vaccinale ultima modifica: 2022-08-20T05:35:38+02:00 dadi Salvo Intravaia, la Repubblica, 28.5.2024. “La scuola piegata ai pruriti ideologici del governo”. Deroga del…
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