Bocciatura da risarcire solo se irragionevole

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di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 24.8.2021.

Gilda Venezia

Chiedere il risarcimento dei danni per una (asserita) bocciatura ingiusta è certamente possibile. Ma vedersi accordato l’agognato “ristoro” non è affatto semplice. Lo ha chiarito, con la sentenza n. 6095/2021, il Tar Lazio. Evidenziando, innanzitutto, che l’esame critico del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse dal corpo docente è consentito solo qualora emerga una evidente «irragionevolezza» del provvedimento di mancata promozione.

In particolare l’eventuale difettosa attivazione delle attività di recupero non compromette il giudizio di mancata ammissione. Ciò tenuto conto che il giudizio scolastico si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso. Anzi, a ben vedere, a fronte della carenza dei giusti presupposti, l’ammissione dell’alunno alla classe successiva anziché un vantaggio, può costituire uno «svantaggio» per lui. E alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alla mancata adozione di un piano di studio personalizzato. Circa il voto finale va poi evidenziato che non si traduce necessariamente in una media aritmetica dei voti, ma richiede un’analisi complessiva e sintetica delle attività svolte dall’alunno.

Il Tar ha infine posto l’accento su un aspetto chiave: non trova giustificazione chiedere il risarcimento da ingiusta bocciatura senza aver prima attivato tutti gli strumenti idonei a escludere l’eventuale danno subito.

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