di Gianfranco Scialpi, Orizzonte Scuola, 30.11.2019
– Bocciature, spesso la magistratura interviene per confermare o meno la decisione presa dai docenti. Nel secondo caso si commentano le decisioni. I giudici, però devono assolvere alla loro funzione di certificare la coerenza di una decisione con il quadro legislativo.
Bocciature sono atti amministrativi e come tali, sono sottoposti alla lente di ingrandimento della magistratura. Non sempre i giudici confermano la fondatezza della decisione. E’ il caso dell’ Ordinanza 24/10/2018, n. 5169 che tratta il caso di uno studente bresciano frequentante la prima media. I professori avevano deciso di fermarlo. Il genitore non ha accettato la decisione e quindi ha fatto ricorso. Il T.A.R lombardo ha confermato la validità della bocciatura. Il Consiglio di Stato, invece ha smentito il pronunciamento, ammettendo di fatto il ragazzo alla seconda classe.
Inevitabili le reazioni contro la sentenza che accusano i giudici di ingerenza nel campo didattico.
Occorre chiarire che i giudici non sono legislatori. Essi devono applicare le norme esistenti e verificare che tutti gli adempimenti siano stati compiuti. Di fronte a un atto amministrativo non favorevole allo studente (=bocciatura), la magistratura deve accertarsi ad esempio che siano stati attivati i percorsi personalizzati, informati i responsabili genitoriali della decisione.
Due esempi: la sentenza del T.A.R. del Lazio Latina Sez. I, Sent., (ud. 19-06-2019) 05-07-2019, n. 491, ha di fatto promosso un’alunna con Bes per mancanza di informazione che l’Istituto era tenuto a dare ai genitori. La seconda sentenza, invece è stata emessa dal T.A.R della Puglia ( n° 1266 del 24/09/2015) che contestava alla scuola l’assenza del Piano Personalizzato didattico.
Quindi quando intervengono su un aspetto tecnico/didattico, essi lo fanno perché comunque la bocciatura ha natura amministrativa che deve risultare coerente con la normativa vigente.
Nel caso specifico la norma che ha costretto i giudici a rivedere è esplicitamente citata nella sentenza. Si legge: “L’appello cautelare è fondato, in quanto l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado in base agli artt. 1 e 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, ed alla circolare n.1865 del 10.10.2017 deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, e ciò “anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione“
Quindi nulla da eccepire in merito al pronunciamento. Del resto il Decreto legislativo 62/2017 è decisamente inclusivo. Interessante l’apertura costituita dall’art. 1: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita’ formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identita’ personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita’ e competenze.
Il principio è attuato all’art. 2 comma 2, coerente con il dettato costituzionale (art. 3 comma 2) e dispositivi precedenti, quale ad esempio l’indimenticabile L.517/77: “L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.”
In conclusione dura lex, sed lex.
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Bocciatura e studenti BES, alcuni interventi della magistratura ultima modifica: 2019-12-01T04:55:32+01:00 da
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