Bonus aggiuntivo una tantum, ecco quando fu introdotto e perché

Nell’ottennio tra il 2000 e il 2007 nei contratti mobilità era stato introdotto il bonus aggiuntivo di 10 punti, utilizzabile una tantum, per i docenti che per almeno un triennio non avrebbero presentato domanda di mobilità e quindi avrebbero garantito la continuità del servizio e quella didattica.

Bonus aggiuntivo di 10 punti

Il bonus aggiuntivo di 10 punti, introdotto con la mobilità 2000/2001, è un punteggio attribuito a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e fino all’anno scolastico  2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle ordinanze di mobilità di quegli anni.
Questo punteggio aggiuntivo non è più possibile acquisirlo, infatti è importante sapere che con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Chi non ha prodotto domanda di trasferimento  per un triennio, successivamente al 2007/2008 , non fruisce di alcun punteggio aggiuntivo e chi invece lo aveva acquisito e ha ottenuto trasferimento su domanda volontaria successivamente all’acquisizione di tale punteggio lo ha perso per sempre.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;  domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità; domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Chi ha acquisito questo punteggio, lo mantiene anche se dovesse ottenere trasferimento a domanda volontaria, ma fuori dalla provincia di titolarità. Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nell’ottennio non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, non perde comunque il riconoscimento del punteggio aggiuntivo.

Bisogna ricordare che all’interno dei quell’ottannio, 2000-2007, aver ottenuto l’assegnazione provvisoria nell’A.S. 2003/04 e precedenti, non ha fatto venir meno il bonus maturato; aver ottenuto l’assegnazione provvisoria in ambito provinciale dall’A.S. 2004/2005 determina la perdita del bonus, ma non lo ha determinato l’avere ottenuto assegnazione provvisoria in altra provincia rispetto quella di titolarità.

É utile sapere che per chi ha acquisito i 10 punti di bonus aggiuntivo, il presentare domanda di mobilità volontaria e provinciale,  non produce in sé la perdita del bonus aggiuntivo, ma questo avverrà unicamente se il docente dovesse ottenere il trasferimento.

Il ritorno del bonus aggiuntivo

In questi giorni, a livello di contrattazione per il rinnovo del contratto triennale di mobilità, c’è chi vorrebbe il ritorno del bonus aggiuntivo al fine di garantire la continuità didattica dei docenti nelle proprie scuole di titolarità. L’introduzione del bonus aggiuntivo servirebbe a fare un passo decisivo per l’eliminazione dei vincoli triennali della mobilità, considerando il fatto che persuadere i docenti a non fare domanda di trasferimento possa essere meglio che obbligarli a restare vincolati in scuole lontane dai luoghi di residenza della famiglia.

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Bonus aggiuntivo una tantum, ecco quando fu introdotto e perché ultima modifica: 2021-11-20T04:35:42+01:00 da
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