– Molto interessante il decreto n.18144/2019 del 20 ottobre 2019 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri. Il Giudice condanna un DS per condotta antisindacale e spiega in modo specifico che l’aspetto economico del bonus del merito deve essere deciso in contrattazione di Istituto, ma spiega molte altre cose che riguardano il nuovo CCNL scuola 2016-2018.
Con decreto del 20.10.2019, il Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro, nella persona del GUL Dott.ssa Falcione, ha accolto integralmente un ricorso ex art. 28 legge 300/70 promosso dalle articolazioni territoriali delle cinque organizzazioni sindacali più rappresentative nel comparto scuola, FLC CGIL Roma Sud, Pomezia Castelli; CISL SCUOLA Roma Capitale e Rieti; UIL SCUOLA RUA Territorio di Tivoli; SNALS – CONFSAL di Roma; FEDERAZIONE GILDA UNAMS di Roma e provincia che, con l’ausilio dell’avvocato G. Magnani, avevano denunciato la grave violazione delle prerogative e libertà sindacali da parte di un Dirigente scolastico di un Istituto Professionale del Lazio.
Nel ricorso ex art. 28 erano stati evidenziati e documentati tutti i momenti più qualificanti della condotta antisindacale ed il giudice del lavoro di Velletri, nel vagliare i molteplici motivi di doglianza, li ha pienamente condivisi e recepiti in una motivazione che appare di assoluta rilevanza proprio perché, con scrupolosa ed approfondita disamina della condotta dirigenziale, il magistrato ha avuto modo di toccare e dirimere numerosi aspetti e nodi della contrattazione di istituto che risultano di strettissima attualità in molte scuole.
Il giudice ha infatti censurato la complessiva condotta del dirigente scolastico, laddove quest’ultimo:
In particolare riferendosi alla determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (ex bonus), il giudice ha avuto modo di chiarire la corretta procedura che deve essere adottata (in base al combinato disposto degli artt. 1 comma 126 e ss. della legge 107/2015 e 22 lett. c-4 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018):
Quanto poi al requisito dell’attualità della condotta antisindacale, il Tribunale ha chiarito che “la condotta tenuta dal DS risulta gravemente lesiva del prestigio e dell’effettività dell’azione delle organizzazioni ricorrenti, all’evidenza private delle loro primarie prerogative di rappresentatività in una fase particolarmente delicata qual è la stipula del contratto integrativo aziendale, che investe in modo significativo i rapporti individuali di lavoro.”
Infine, il Tribunale di Velletri, nel solco della giurisprudenza più autorevole e recente, ha precisato significativamente che per riconoscere “…gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, è sufficiente che il comportamento del datore di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro…”.
In conclusione, nello specifico il giudice decreta: “All’accertamento della natura antisindacale della condotta tenuta dall’amministrazione convenuta, consegue l’ordine di rimuoverne gli effetti: a tal fine, va ordinato al Dirigente Scolastico pro-tempore di effettuare la convocazione della delegazione sindacale in data concordata tra le parti per esperire la trattativa sulla proposta di contratto integrativo d’istituto e di affiggere il presente decreto, per 30 giorni, nell’albo dell’istituto.”.
Le OOSS promotrici esprimono la loro piena soddisfazione per una sentenza che valorizza l’importanza della contrattazione decentrata d’istituto legata ad una visione democratica e partecipativa della vita scolastica.
Al contrario, il “dirigismo”, che alcune associazioni perseguono come modalità di governo della scuola, esprime una visione tecnocratica, del tutto incompatibile con la natura pubblica della scuola dello Stato e incompatibile con la visione di una scuola vissuta come “comunità educante”.
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Bonus merito e fondi ASL, interessante decreto del Tribunale di Velletri ultima modifica: 2019-10-26T04:11:40+02:00 da
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