Bonus merito, i docenti pagheranno più tasse di un lavoratore del settore privato

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Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola,  15.7.2016

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– Una delle norme più contestate della Legge 107 del 2015 è quella che riguarda il “bonus” per la valorizzazione del personale docente. Come è noto è istituito un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche e la detta somma, definita bonus, ha natura di retribuzione accessoria.

Si è voluto in un certo senso emulare quanto già accade da tempo nel settore privato per incentivare alcune attività come esercitate da alcuni dipendenti. Solo che nel privato ciò può rispondere ad una logica più comprensibile, più consona al mondo strettamente aziendalistico, perché le aziende devono produrre profitto, vi è la concorrenza del mercato, si deve produrre un prodotto da spendere nel mercato, che deve competere nel mercato, la scuola non dovrebbe produrre prodotti, non dovrebbe competere in nessun mercato e non dovrebbe produrre neanche profitto.

Eppure questo concetto noto come processo di aziendalizzazione della scuola è stato normato pur con una differenza sostanziale rispetto a quanto avviene nel settore privato.

Come ricorda l’Agenzia delle Entrate nella legge di Stabilità è stato reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento per i premi di produttività del settore privato, “delineata sulla falsariga delle misure temporanee previste in anni precedenti ma con importanti elementi di novità, tra cui l’estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori e la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati”.

Ed ancora a complemento di tali previsioni, interviene in materia di benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed, in particolare, amplia le ipotesi che possono essere previste in sede di contrattazione anziché decise unilateralmente dal datore di lavoro, favorendo la loro erogazione in sostituzione delle retribuzioni premiali, ed inoltre, consentendo di corrispondere i benefit mediante titoli di legittimazione, ne rende più agevole la fruizione.”

Ciò però nella scuola non accade, e non può accadere con il quadro normativo oggi sussistente, nonostante uno strumento “premiale” similare a quello attuato nel privato è stato introdotto. Perché, come ricorda l’Agenzia delle Entrate, richiamando una pregressa circolare quale la n. 59 del 2008 (par. 15) “sono escluse dalla applicazione della norma agevolativa le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ossia “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.” Dunque nessuna agevolazione come accade nel privato è possibile nella scuola. Eppure si tratta di agevolazioni abbastanza rilevanti, oltre a quanto già ricordato si deve sottolineare che l’agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a euro 50.000.

Bonus merito, i docenti pagheranno più tasse di un lavoratore del settore privato ultima modifica: 2016-07-15T09:10:20+02:00 da
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