Bonus merito, i nomi dei docenti non vanno pubblicati

di Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola, 21.10.2019

– Nel mese di ottobre alcuni docenti hanno ricevuto il decreto, con relativo pagamento, del bonus merito anno scolastico 2018/2019. Ci sono scuole che pubblicano i nominativi all’albo e scuole che pubblicano solamente i dati aggregati senza nessun riferimento nominativo. È utile sapere che i nomi dei docenti premiati non vanno assolutamente pubblicati.

Pubblicazione dati in forma aggregata

In merito alla pubblicazione dei premi per i singoli docenti è opportuno fare riferimento al D. Lgs. 33/2013 come aggiornato da D. Lgs. 971/2016, in vigore dal 23 giugno 2016, all’art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti “.

“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”.

Quindi, in base alla normativa, le scuole hanno l’obbligo di pubblicare i soli dati aggregati, compresi i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione e i criteri generali definiti in contrattazione di Istituto, ma solo in forma generale e non quindi dati che si riferiscono in maniera esplicita ai docenti. In buona sostanza in tale caso prevale la privacy sulla trasparenza, ma i dirigenti scolastici devono informare i sindacati firmatari del contratto, dando tutti i dati compresi i nominativi dei docenti premiati.

Criteri generali del bonus in Contrattazione di Istituto

È importante sottolineare che il CCNL scuola 2016-2018 ha messo come punto da contrattazione integrativa a livello di scuola, ai sensi dell’art.22, comma 4, lettera c4), i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015. Quindi appare evidente che ai sindacati firmatari del CCNL debba essere data comunicazione completa, in sede di informazione successiva, dei dati aggregati, del rispetto della contrattazione di Istituto e anche i dati per singolo docente.

Interessante al riguardo del fatto che il bonus del merito deve essere contrattualizzato nei suoi criteri generali, è l’ordinanza emessa dal giudice del lavoro di Vibo Valentia.

Il giudice del lavoro per l’effetto, ha accertato e dichiarato la natura antisindacale del comportamento tenuto dal Ds di un Istituto Tecnico della provincia di Vibo Valentia e consistente nella mancata attivazione della contrattazione integrativa prevista dal combinato disposto degli articoli 7 e 22, IV c., lettera c), punto c4) del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018;

In buona sostanza il Dirigente scolastico non ha, nonostante il parere opposto dei sindacalisti della FLC CGIL, contrattato i criteri generali per la determinazione del bonus del merito dei docenti, continuando ad operare sulla base della legge 107/2015 ed evitando di applicare il CCNL 2016-2018.

Per tale motivo il Giudice del lavoro ordina all’Istituto, in persona del Dirigente scolastico e legale rappresentante pro tempore, la cessazione immediata della condotta antisindacale sopraddetta, e la rimozione dei suoi effetti.

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