Bruschi: i 24 CFU non sono una sorta di abilitazione

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dal profilo FB di Max Bruschi, 12.8.2017

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– Mi sembrano opportune alcune precisazioni, visti i quesiti che mi sono stati posti. Le faccio al netto di ogni commento sul merito del provvedimento che considero, al momento, come un “dato di fatto”. Non so peraltro chi abbia elaborato quegli allegati. Non so se si sia trattato di accademici, di amministrativi, di insegnanti, e me ne dispiaccio perché sarebbe utile e stimolante un confronto con loro. I 24 crediti NON sono una sorta di abilitazione, che viene conseguita dopo il primo anno di FIT. Rappresentano lo “standard” atteso in sede di concorso di accesso alla procedura, e si tratta di uno standard elevatissimo. La prima considerazione da fare è che esiste un rapporto inscindibile tra CFU e CONTENUTI previsti. CFU identici, acquisiti nel tempo, non valgono se non siano certificati dagli Atenei come direttamente correlati a quegli specifici contenuti. E ciò riguarda sia l’area psico pedagogico antropologica, sia l’area didattico metodologica. E non valgono non solo dal punto di vista “formale” (in Italia, da questo punto di vista, una certificazione postuma e per lo più posticcia difficilmente si nega), ma dal punto di vista “sostanziale”, perché il possesso di quegli standard (art. 6 comma 3 del decreto legislativo 59/2017) è valutato nella seconda prova scritta di accesso al percorso. Ribadisco, peraltro, che le competenze attese sono comunque altissime: e sono curioso di vedere quali saranno gli standard fissati per il conseguimento della “specializzazione” al termine del primo anno.

Se davvero la seconda prova scritta sarà tarata su quegli standard, occorre che i candidati si mettano a studiare subito, e tanto. E che le sedi universitarie e accademiche si attrezzino con offerte strutturate, perché sono ben pochi i docenti in grado di impartire quegli insegnamenti in 24 CFU e perché è impossibile da parte degli studenti raggiungere lo standard con crediti offerti e raccolti alla spicciolata. Forse gli unici soggetti, oggi, che potrebbero mostrare una preparazione all’altezza sono i laureati in SFP (non tutti, e non da tutte le sedi) in possesso di una seconda laurea magistrale che sia titolo per l’insegnamento secondario.

La seconda considerazione da fare, è che il possesso dei 24 CFU NON è richiesto né per i candidati abilitati cui è riservata la procedura denominata “graduatoria di merito regionale”, né per i candidati che abbiano maturato, alla data di emanazione dei singoli bandi, almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, su qualsiasi posto di qualsiasi grado di insegnamento, indifferentemente in qualunque scuola, statale o paritaria o IeFP, purché almeno un anno nella classe per cui intendono concorrere. Per quest’ultima categoria, il requisito dei 24 CFU non è richiesto né da un punto di vista formale, né sostanziale, visto che dovranno sostenere una prova scritta disciplinare e una prova orale di carattere didattico-metodologico.

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Bruschi: i 24 CFU non sono una sorta di abilitazione ultima modifica: 2017-08-13T06:33:30+02:00 da
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