Bullismo e cyberbullismo: cosa deve fare la scuola per contrastare il fenomeno. Basi normative

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Orizzonte Scuola, 11.2.2020

– Il fenomeno del bullismo, col passare degli anni, ha assunto una dimensione tale da indurre il Legislatore italiano ad adottare provvedimenti mirati, soprattutto in considerazione delle nuove forme di comunicazione telematiche (come i social network) che hanno consentito l’ulteriore espandersi di questa forma di violenza giovanile.

L’evolversi del mondo virtuale e della tecnologia ha determinato, peraltro, la dematerializzazione dei rapporti interpersonali, così realizzando comunicazioni e distanza tra gli individui ed identità indefinite, come quelle dei “falsi profili”. La possibilità di agire in anonimato e l’assenza di concreti limiti spaziali, consentita dai dispositivi tecnologici, ha generato una nuova e pericolosa modalità di espressione del bullismo: il bullismo cibernetico o cyberbullismo, che si esplica attraverso i comportamenti aggressivi o violenti, tipici del bullismo, ma realizzandoli per il tramite di strumentazione informatica e telematica.

Il bullismo scolastico

 Lo psicologo svedese Dan Owleus, nel libro pubblicato nel 1993, titolato “Bullismo a scuola”, ha delineato una definizione di bullismo, individuandone tre requisiti sostanziali:

  • l’intenzionalità del comportamento offensivo e aggressivo,
  • la continuità temporale dello stesso,
  • il rapporto “asimmetrico” tra il bullo e la vittima.

Tra le forme di manifestazione del bullismo, sono emerse:

  • quella diretta, cioè la violenza fisica;
  • quella indiretta, che si esplica nella violenza verbale e nella violenza psicologica, spesso preordinata ad isolare la vittima.

Lo stesso autore, nel 2015, ha pubblicato “Il bullismo tra compagni a scuola. Atti e intervento”, nel quale ha esaminato il fenomeno nei suoi aspetti epidemiologici e psicologici, e i principi fondamentali di un programma di intervento, nel contesto di una campagna nazionale condotta nelle scuole norvegesi.

Le due leggi cardine

 Per inquadrare normativamente la disciplina che tutela i giovani dai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, occorre far riferimento a due provvedimenti considerati come pietre miliari:

  • la Legge 13 luglio 2015 n. 107, nota come legge sulla buona scuola,
  • la Legge 29 maggio 2017 n. 71, che contiene una disciplina specifica sulla tutela dei giovani per la prevenzione ed il contrasto al cyberbullismo.

L’autonomia della scuola

 La Legge 107/2015 ha riconosciuto, in capo alle amministrazioni scolastiche, una vasta autonomia nelle scelte che concernono gli insegnamenti, le attività curricolari ed extracurricolari, le finalità educative ed organizzative, predisponendo un’analitica definizione del “Piano Triennale dell’Offerta Formativa”.

Il Piano offerta formativa

 Tale documento, che deve essere approvato dal Consiglio d’istituto, è disciplinato dall’articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, modificato dalla legge sulla Buona Scuola del 2017, e sancisce l’obbligo dell’istituto scolastico di predisporre il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale (…) ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”, in linea con gli obiettivi, individuati a livello nazionale, dei vari indirizzi di studi. Il documento di offerta formativa deve essere elaborato:

  • col coinvolgimento degli enti locali e le diverse istituzioni culturali, sociali ed economiche presenti sul territorio,
  • prendendo in considerazione pareri e proposte delle associazioni dei genitori e degli studenti.

Tra le finalità primarie che si propone di realizzare, emerge quello di assicurare la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione.

La definizione di cyberbullismo

 E’ contenuta nel comma I dell’art. 1 della Legge 71/2017: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il contrasto al fenomeno

Tra gli obiettivi principali della normativa, emerge quello del contrasto al fenomeno del cyberbullismo “in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche”.

I soggetti coinvolti

 La normativa si propone di tutelare la dignità dei minori coinvolgendo varie soggettività:

  • titolari dei trattamenti dei dati personali,
  • gestori di piattaforme internet e social network,
  • vari Ministeri (il Ministero dell’Interno, il MIUR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Giustizia e il Ministero dello Sviluppo Economico),
  • Garante per l’infanzia e l’adolescenza,
  • Garante per la protezione dei dati personali.

Il referente scolastico per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo

 Uno degli strumenti principali previsti dalla normativa del 2017 (legge n. 71, art. 4, comma III), indirizzati all’impegno contro il fenomeno in questione, in ambito scolastico, è quello di inserire presso ogni istituto una figura di sostegno, con compiti di coordinamento delle più disparate iniziative di prevenzione e contrasto. Il referente deve essere individuato fra i docenti di ogni Istituto Scolastico, e agisce nell’ambito dell’autonomia assegnatagli dalla normativa. Tale figura può avvalersi della collaborazione di forze esterne, quali polizia e carabinieri, psicologi o esperti del settore.

Il cyberbullismo sulla chat di classe

 Il Tar Campania – Napoli (Sez. IV, Sentenza 8 novembre 2018, n. 6508) ha esaminato una vicenda in cui erano stati inviati messaggi offensivi sulla chat della classe, fuori dal contesto della scuola e, pertanto, in orario extrascolastico: ciononostante, il collegio di giudici ha considerato legittimo il provvedimento adottato dal Consiglio di classe (di una scuola secondaria di primo grado), col quale era stato attribuito ad un’alunna, al termine dell’anno scolastico conclusivo del ciclo di studio, il voto di comportamento (ex voto di condotta) di 7/10, in quanto autrice di frasi offensive nei confronti di una compagna, pubblicate sulla chat whatsapp della classe. In definitiva, irrilevante è stata la circostanza che la condotta non si fosse svolta a scuola e in orario scolastico: l’articolo 7 del DPR n. 122/2009, nel definire i parametri a cui il Consiglio di classe deve attenersi nel formulare il voto di comportamento, prende in considerazione l’atteggiamento complessivo dello studente ed il suo porsi nei rapporti interpersonali, con insegnanti e compagni.

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Bullismo e cyberbullismo: cosa deve fare la scuola per contrastare il fenomeno. Basi normative ultima modifica: 2020-02-11T12:11:34+01:00 da
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