Organico e unico codice meccanografico: docenti potranno essere dislocati su più plessi a discrezione della dirigenza

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 13.1.2017

– Molte scuole in seguito al dimensionamento hanno modificato la loro struttura, organizzazione e dimensione. Singole scuole Secondarie di I grado sono state accorpate in un unico Istituto Comprensivo (IC), comprendente anche scuole di ordine differente come Infanzia e Primaria.

Singoli Licei, istituti Tecnici, istituti Professionali sono stati accorpati in un unico Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (IISS) comprendente, conseguentemente, indirizzi di scuola Secondaria di II grado anche molto diversi fra loro.

Il dimensionamento riguardante la scuola Secondaria di II grado può determinare la costituzione di due tipologie di istituti. Come chiarisce l’art.9 del Decreto interministeriale del 28 aprile 2016, infatti:

  1. gli istituiti di II grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato
  2. gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore.

Se l’accorpamento di scuole precedentemente autonome, fino al corrente anno scolastico ha avuto sempre due possibili conseguenze per graduatoria interna, titolarità dei docenti e possibilità di scelta da indicare nelle preferenze territoriali espresse nella domanda di mobilità tramite specifico codice meccanografico, ora questa duplice possibilità sembra venir meno.

Fino a quest’anno, infatti, le due possibilità sono sempre state le seguenti:

  1. I codici meccanografici delle singole scuole o indirizzi riuniti in una singola istituzione scolastica rimanevano differenziati
  2. Le singole scuole o indirizzi accorpati in un  unica istituzione scolastica venivano identificate da un unico codice meccanografico

Nel primo caso le graduatorie interne rimangono distinte per ogni scuola o indirizzo e i docenti conservano la titolarità nella specifica scuola o indirizzo facente parte dell’istituzione scolastica creata in seguito all’accorpamento. In sede di trasferimento, il docente, aveva, quindi, la possibilità di scegliere quali scuole chiedere nelle preferenze, esprimendo specifico codice meccanografico di ciascuna di esse. Il docente aveva, quindi, la possibilità di escludere (non inserendole nelle preferenze) una parte delle scuole appartenenti allo stesso Istituto

Nel secondo caso le graduatorie interne sono unificate e i docenti risulteranno titolari nell’istituzione scolastica che comprende le diverse scuole o indirizzi accorpati. In sede di trasferimento, quindi, il docente disporrà di un unico codice meccanografico da inserire nelle preferenze, con il quale chiederà tutte le scuole e indirizzi appartenenti all’Istituto, senza avere la possibilità di escluderne alcune.

Dal prossimo anno scolastico 2017/18, come anticipato nel nostro articolo, in relazione alle decisioni emerse in sede di contrattazione sulla mobilità, nella riunione del 10 gennaio tra sindacati e MIUR, nelle preferenze non sarà più possibile, in presenza di IC o IISS, esprimere singole sedi, ma sarà necessario indicare l’intero codice meccanografico dell’Istituto Comprensivo o Superiore.

Le istituzioni scolastiche accorpate in seguito a dimensionamento, costituiscono un’unica istituzione scolastica dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e dal prossimo anno scolastico sembra che saranno caratterizzate da un unico organico dell’autonomia comprendente i diversi organici delle scuole accorpate, distinti, chiaramente, per ordine e grado negli Istituti Comprensivi.

I docenti, quindi, nella domanda di mobilità dovranno esprimere l’unico codice identificativo dell’Istituto , chiedendo in tal modo tutte le sedi ad esso appartenenti, a prescindere dal numero e dalla loro ubicazione.

L’unica eccezione è rappresentata dalla scuola serale che, anche se appartenente allo stesso istituto di una scuola del diurno, manterrà organico distinto e, quindi, diverso codice meccanografico.

Stesso discorso potrà essere fatto per gli organici costituiti presso i CPIA, le sezioni carcerarie e ospedali.

Scuole serali, sedi dei CPIA, sezioni scolastiche nelle carceri o negli ospedali potranno essere richieste specificatamente dai docenti nella domanda di mobilità, senza dover chiedere obbligatoriamente l’intero istituto del quale fanno parte.

Dettagli e chiarimenti al riguardo verranno forniti nel CCNI.

Continuiamo ora a considerare le scuole che saranno coinvolte nell’unificazione dei codici meccanografici e, quindi, degli organici, all’interno di un IC o di un IISS.

Questa novità, che stravolge l’organizzazione interna alle scuole con una diversa gestione degli organici e del personale docente, era già stata ipotizzata nella Nota ministeriale n.11729 del 29 aprile 2016 avente come oggetto “Dotazioni organiche docenti anno scolastico 2016/17”.

Nella Nota citata, infatti, viene stabilito quanto segue:

In attesa della definitiva applicazione del DPR 19/2016 che comporterà la completa revisione delle anagrafi del personale docente, nonché dei piani di studio delle scuole secondarie di II grado e dei relativi piani orari, per questo primo anno di applicazione dell’organico triennale dell’autonomia si procederà ancora mantenendo distinti gli organici dei diversi ordinamenti presenti in un’unica autonomia scolastica salvo per quanto riguarda la definizione delle attività relative al potenziamento dell’offerta formativa.

Ciò fa presupporre che l’intenzione ministeriale era di mantenere organici distinti ancora per il corrente anno scolastico con l’obiettivo di unificarli nel futuro, unificazione che sembra arrivare per il prossimo anno 2017/18.

L’unificazione dei codici meccanografici tra i diversi plessi di scuola Secondaria I grado all’interno di un IC o tra i diversi indirizzi di istruzione Secondaria di II grado all’interno di un IISS, avrà sicuramente importanti conseguenze, sia positive che negative, per i docenti, sia per coloro che sono titolari in una di queste scuole, sia per coloro che intendono chiedere trasferimento o passaggio in una di queste scuole.

Analizziamo, quindi i pro e i contro.

Se fino al corrente anno scolastico la titolarità di un docente all’interno di un IC o di un IISS risultava in un singolo plesso della Secondaria di I grado o in uno specifico indirizzo dell’IISS, con l’unificazione dei codici e, quindi, con un unico organico dell’autonomia, la sua titolarità sarà all’interno dell’IC o dell’IISS nella sua interezza. Questo potrebbe avere effetti sia positivi che negativi.

Da una parte, tra i possibili effetti positivi, ci potrebbe essere una maggior tutela della titolarità del docente la cui cattedra, in caso di contrazione in una sede, potrà essere costituita anche con ore della disciplina disponibili nelle altre sedi, senza aspettare la costituzione di una Cattedra Orario Esterna da parte dell’USP. Si avrebbe, in questo modo, sempre una Cattedra Orario Interna costituita con ore appartenenti a sedi dell’istituto ubicate anche in comuni diversi.

Dall’altra parte, l’effetto negativo potrebbe essere la possibilità da parte del dirigente scolastico di utilizzare il docente in una o più sedi a suo piacimento non essendo più vincolato dal codice meccanografico della specifica sede che, fino a quest’anno, rappresentava una tutela per il docente titolare in un plesso o in uno specifico indirizzo, affinché non fosse “sballottato” da una parte all’altra dell’Istituto.

Si potrebbe rischiare, inoltre, di avere una Cattedra Orario Interna che, se non regolamentata nella sua costituzione, potrebbe comprendere anche più di tre sedi dello stesso IC o IISS a prescindere dalla loro distanza, con conseguenti disagi per il docente.

Riteniamo doverosa e necessaria, quindi, una regolamentazione in tal senso. Regolamentazione che si rende necessaria anche per quanto riguarda il trasferimento.

Non potendo scegliere più la singola sede, ma dovendo obbligatoriamente chiedere l’intero Istituto (IC o IISS), a prescindere dalle dimensioni e dal numero di scuole e comuni in esso compresi, il docente, in seguito al trasferimento in uno di questi Istituti, non saprà in quale sede dovrà lavorare. Sarà come un trasferimento a “scatola chiusa”, senza possibilità di scelta specifica della scuola appartenente all’IC o all’IISS e per la cui attribuzione dovrebbero essere stabilite regole precise per evitare una discrezionalità esclusiva del dirigente scolastico e per consentire trasparenza nelle operazioni e criteri pubblici nell’assegnazione dei docenti ai diversi plessi e sedi.

La possibilità di essere trasferiti in un istituto richiesto, ma di dover lavorare in una scuola non gradita all’interno dell’istituto, potrebbe far desistere molti docenti dal presentare domanda di mobilità.

Sembra, quindi, che se da una parte, con la possibilità di chiedere scuole specifiche e di poter, quindi, acquisire titolarità su scuola anche con la mobilità 2017/18, in deroga a quanto prevede la legge 107, il MIUR fa delle importanti concessioni alle richieste dei docenti , un’altra è la deroga al vincolo triennale, dall’altra parte, invece, restringe le possibilità di scelta dei docenti con la definizione di organici unici per IC e IISS, con conseguenti possibili limitazioni nella loro decisione di partecipare alla futura mobilità.

Auspichiamo che la confusione, gli errori, la mancanza di trasparenza che hanno caratterizzato la chiamata diretta nel corrente anno scolastico servano da monito per evitare situazioni simili nel futuro. In caso contrario, se verrà confermato l’organico unificato e unico codice meccanografico per IC e IISS, ma non saranno stabiliti criteri omogenei e trasparenti per l’assegnazione dei docenti alle diverse sedi, le problematiche emerse quest’ano per la chiamata diretta si amplieranno il prossimo anno scolastico per questo nuovo aspetto.

Per la chiamata diretta si prevede di porre rimedio ed eliminare i problemi e le criticità emerse quest’anno mediante una contrattazione separata, come prevede l’accordo firmato il 29 dicembre:

Sono definiti in un accordo separato e parallelo, da sottoscrivere contestualmente al contratto sulla mobilità, procedure e modalità per l’assegnazione alle scuole dei docenti assegnati negli ambiti, sulla base di scelte che valorizzino il Collegio Docenti e le sue articolazioni, in un quadro di requisiti stabiliti a livello nazionale per assicurare imparzialità e trasparenza

Per l’assegnazione dei docenti, titolari nell’IC o nell’IISS con organico unificato, ai plessi o indirizzi appartenenti all’istituto di titolarità, come prevede il MIUR di evitare problemi e criticità in modo tale da non dover intervenire con correttivi l’anno successivo (a “frittata già fatta”) per porvi rimedio?

La sede idonea per evitare nuovi problemi , a nostro parere, è il tavolo della contrattazione che vede coinvolti MIUR e sindacati. Riteniamo, infatti, che affrontare la questione in fase di contrattazione significherebbe trovare una soluzione evitando che il problema nasca. Se i criteri per l’assegnazione dei docenti alle singole sedi dell’IC o IISS, venissero esplicitati chiaramente in un articolo specifico all’interno del CCNI, i docenti potrebbero affrontare la domanda di trasferimento con maggiore consapevolezza, senza rischiare “brutte sorprese” nella fase immediatamente successiva.

 

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Organico e unico codice meccanografico: docenti potranno essere dislocati su più plessi a discrezione della dirigenza ultima modifica: 2017-01-13T13:44:52+01:00 da
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