TuttoscuolaNews, n. 1198 del 9.2 .2026.
Carta del docente in arrivo. A sostegno dell’aggiornamento?
I supplenti hanno diritto alla carta, ma continuano a non avere l’obbligo di aggiornarsi
L’attesa (durata troppo) è finita. La Carta del docente sta per essere ricaricata. Coinvolgerà una platea molto più ampia: oltre 250mila nuovi destinatari (i supplenti e il personale educativo).
Ma visto che il finanziamento è rimasto invariato, la quota pro capite si riduce di quasi un quarto. Secondo le stime di Tuttoscuola ogni beneficiario dovrebbe ricevere un importo compreso tra 380 e 390 euro.
Il decreto interministeriale in corso di pubblicazione indicherà tempi e modalità di utilizzo della “nuova” carta del docente, così come modificata dalla legge 164/2025 di conversione del decreto-legge 127/2025.
La nuova disposizione ha introdotto per la prima volta una limitazione nell’utilizzo della carta (acquisti di hardware e software ogni quattro anni).
Ma non cambia solo questo. “Da quest’anno – ha dichiarato il ministro Valditara – le risorse della carta saranno destinati pure alle spese di trasporto, agli abbonamenti sui mezzi pubblici. L’idea di fondo è distinguere i costi per la formazione dai costi inerenti alla Carta docente che dovrà essere sempre più una carta di welfare, estesa in prospettiva anche al personale ATA”.
Per molti docenti supplenti (ma anche per una quota di docenti di ruolo) il nuovo importo della carta potrebbe essere utilizzato e riassorbito in prevalenza se non interamente proprio dalle spese per il trasporto.
Si tratta di un benefit che modifica radicalmente le finalità originarie della carta (che ricostruiamo nella notizia successiva), snaturandone in buona parte la funzione. Sembra quasi una forma surrettizia per incrementare la base stipendiale degli insegnanti, utilizzando di fatto il “tesoretto” della “vecchia” Carta del docente. Si lascia la scelta al docente: aumentare di fatto la base del netto in busta paga (ottenendo un rimborso di spese spesso obbligate come quelle di trasporto) o acquistare beni o servizi che dovrebbero servire (il condizionale è d’obbligo, in base all’uso che se ne è fatto e se ne fa) all’aggiornamento e alla formazione.
Non era meglio allora vincolare almeno una quota alla partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento e/o all’acquisto di strumenti di aggiornamento, per non disperderne il potenziale di sostegno formativo?
A sostegno dell’aggiornamento?
Ricostruiamo l’origine della Carta del docente.
Dalla legge 107/2015, che ha istituito la Carta del docente.
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita …… la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
124. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa”.
La legge 107/2015 (Buona Scuola), nel prevedere per i docenti l’obbligo di formazione in servizio, aveva infranto il tabù dell’aggiornamento come diritto senza nessun obbligo, un semplice diritto difeso per anni da buona parte del sindacato, che escludeva qualsiasi obbligo per i docenti di aggiornarsi.
Forse per temperare la rottura di quel tabù, la legge aveva predisposto un sostegno finanziario individuale annuo esentasse, la Carta del docente, “per l’aggiornamento e la formazione” degli insegnanti.
E’ evidente la stretta connessione dei due commi della legge, dove il primo (il c. 121, istitutivo della carta) era funzionale al secondo (il c. 124, obbligo di formazione in servizio).
In sintesi, la carta non era una specie di regalia per gli insegnanti, ma un preciso sostegno finalizzato esclusivamente a facilitare la formazione e l’aggiornamento dei docenti.
Lo stesso comma 121 elencava le numerose forme di spendibilità della carta (quasi una ventina), senza individuare priorità, quantificazioni di scelte, tutte mirate direttamente – come denominatore comune – all’aggiornamento e alla formazione. Vi sono stati rari casi di collegi dei docenti nei quali gli insegnanti hanno messo in comune l’importo della propria carta per sostenere iniziative formative o aggiornamenti collegiali, ma quasi sempre l’utilizzo della carta è stato personale. E ha privilegiato negli anni acquisti di hardware e software, spesso ripetuti di anno in anno (tanto da far pensare in alcuni casi a beneficiari plurimi nel bacino familiare…).
Il Ministero ha spiegato che negli ultimi quattro anni oltre il 60% delle risorse è stato speso per hardware e software, mentre solo una quota ridotta è andata alla formazione vera e propria.
Non è possibile valutare il grado dell’efficacia della carta, anche se resta il ragionevole dubbio che il suo potenziale (sostegno all’aggiornamento professionale), privo di regolamentazioni mirate, si sia disperso in buona parte in altro, perdendo un po’ della sua efficacia.
I supplenti hanno diritto alla carta, ma continuano a non avere l’obbligo di aggiornarsi
A distanza di dieci anni dalla legge “Buona Scuola” che aveva introdotto sia l’obbligo di aggiornamento in servizio, sia lo strumento della Carta del docente, il decreto-legge 127/2025, convertito nella legge 164/2025, ha messo mano all’impianto della carta e al suo utilizzo, sanando, innanzitutto, il grave vulnus originario dell’esclusione dei docenti non di ruolo dall’assegnazione della carta (il comma 121 legge 107/2015 diceva: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”).
Docenti con contratto a tempo determinato figli, dunque, di un dio minore?
Si direbbe proprio di sì, perché non erano stati compresi nemmeno nell’obbligo di aggiornamento (“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” – comma 124 legge 107/2015).
La nuova normativa sulla Carta del docente ne estende l’assegnazione anche ai docenti con contratto annuale o fino al 30 giugno e al personale educativo (comma 5bis, art. 3 – legge 164/2025), per complessivi 253.868 nuovi utilizzatori, oltre ai docenti di ruolo, come ha precisato lo stesso ministro dell’istruzione Valditara.
Vulnus sanato? Non del tutto.
La nuova normativa, infatti, tace sul parallelo obbligo di aggiornamento anche per i supplenti, obbligo che, pertanto, resta esclusivamente in capo ai docenti di ruolo.
Si tratta di un vuoto, di una dimenticanza non da poco che evidenzia come il legislatore, anche su sollecitazione dei sindacati della scuola, si sia interessato più del mezzo (i soldi della carta) che dell’obiettivo sostenuto dal mezzo stesso (l’aggiornamento).
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