Cassazione: giusto licenziare docente e cancellarla dalle GaE se commette atti moralmente discutibili

Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 20.1.2017

– Con la Sentenza 09-01-2017, n. 209 la Cassazione sezione lavoro, afferma alcuni principi interessanti.

Il primo è in materia di valutazione di proporzionalità del provvedimento disciplinare. Il caso in questione riguardava una docente che veniva esclusa dalle GAE per aver commesso fatti di una certa gravità.

La ricorrente eccepiva, tra le varie cose, che il giudice di merito non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione irrogata (esclusione definitiva dall’insegnamento), essendoci stato un appiattimento tra la motivazione del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare e il contenuto della sentenza di patteggiamento.

L’avere ritenuto legittima la sanzione più grave, tra quelle di cui alla citata disciplina, si pone in contrasto con quanto statuito in sede penale ove veniva riscontrata un’ipotesi lieve del reato di violenza sessuale, in considerazione dell’assenza di congiunzione carnale, nonchè in considerazione della passività delle condotte subite.

La Cassazione, sul punto, ha affermato, ricordando un suo precedente (Cass., n 18858 del 2016) che in tema di licenziamento per giusta causa, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell’accertamento dell’illecito disciplinare, sussistendo l’obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, e, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta.

Rilevando che “i comportamenti tenuti, quali indicati nel capo di imputazione a cui la Corte d’Appello ha fatto espresso richiamo, avendoli riportati in sentenza, si connotavano per il loro grave disvalore disciplinare morale e sociale, e tanto a prescindere dalla circostanza che, in sede penale, fosse stata ritenuta la sussistenza di una ipotesi di minore gravità, con conseguente diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi.” Respingendo il ricorso della ricorrente e legittimando il licenziamento.

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Cassazione: giusto licenziare docente e cancellarla dalle GaE se commette atti moralmente discutibili ultima modifica: 2017-01-21T04:50:25+01:00 da
Gilda Venezia

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