di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 7.11.2017
La disposizione è prevista dal Decreto ministeriale del 22/8/07 n. 139, art.1 attuativo delle disposizioni indicate all’art.1 comma 622 della L. 27/12/06.
Dopo, quando i giovani frequentano le medie, come pure al biennio delle superiori, le famiglie di fatto possono anche permettersi di non mandare i figli a scuola. Non esistono, in pratica, delle norme che puniscono i genitori che vengono meno al loro dovere.
A dirlo è stata la Terza sezione penale della Corte di Cassazione, attraverso la sentenza 50624 depositata il 7 novembre. Con l’entrata in vigore della legge 212 del 2010 che ha abrogato alcune disposizioni prima vigenti, i giudici ‘ermellini’ fanno notare che “è venuta meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo dell’art. 731 cp” – che punisce i genitori che non ottemperano all’obbligo di far istruire i figli – “anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore”.
Con queste considerazioni, gli ‘ermellini’ hanno accolto il ricorso del Pg della Corte di Appello di Salerno contro il proscioglimento per prescrizione di due genitori delle Filippine che non mandavano a scuola il figlio minore. La Cassazione ha rinviato la vicenda al Tribunale che dovrà accertare se si tratta di istruzione primaria, nel qual caso il reato si prescriverebbe solo a giugno, o se si tratta di scuole medie superiori o inferiori, nel qual caso, il reato non è previsto.
Considerando i precedenti, non positivi, di sentenze della Cassazione sulla medesima questione, sarebbe utile che a prendere in consegna il caso sarebbe però ora il Parlamento.
“Attualmente, dunque” – scrive la Corte – la riforma del 2003 “stabilisce l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; e, tuttavia, nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore”.
Ecco perché serve norma ‘ad hoc’: “quella che punisce i genitori che non mandano i figli alle elementari non può essere estesa con una “inammissibile interpretazione analogica ‘in malam partem’”.
Diventa indispensabile, dunque, una previsione di reato specifica a tutela del compimento dei diversi step formativi e non è possibile applicare – nei confronti dei genitori che tralasciano di occuparsi di come passano le giornate i figli dall’adolescenza in poi – la norma che espressamente si occupa solo di frequenza della scuola primaria.
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Cassazione: reato non mandare i figli a scuola sino alla primaria, dopo genitori inattaccabili ultima modifica: 2017-11-07T21:49:18+01:00 dadi Salvo Intravaia, la Repubblica, 24.5.2024. l decreto del Cdm: docenti per aiutare gli alunni stranieri…
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