CCNI 2022/25 – Mancano poche settimane per l’avvio delle trattative sul rinnovo del contratto mobilità scuola.
Ancora poche settimane per l’inizio delle trattative sul rinnovo del CCNI 2022/25, ovvero il contratto sulla mobilità
I sindacati non vedono l’ora di intervenire sulle ‘storture‘ presenti in alcune clausole dell’attuale testo. Primo fra tutte la questione dei vincoli. Un argomento questo che ha reso difficile e complessa la permanenza in servizio nella medesima sede al personale scolastico.
In particolare, i sindacati sono pronti ad intervenire per la correzione di due tipologie di storture: la prima riguarda la procedura vincolante riservata ai docenti della scuola Secondaria assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 e la seconda, quella degli insegnanti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21.
Per quanto concerne la prima modifica si dovrà intervenire per abolire o modificare l’articolo 13 comma 3 del D.lgs 59/2017, come modificato dalla Legge n. 145/2018, il quale stabilisce che “il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.
Il secondo intervento dei sindacati dovrà concentrarsi sulla modifica del comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 che recita testualmente: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
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