Lara La Gatta, La Tecnica della scuola 8.2.2017
– Quest’anno, per venire incontro al personale colpito dai gravi eventi sismici e meteorologici che hanno interessato alcune regioni, il Miur ha deciso di prorogare al 13 febbraio la disponibilità delle funzioni POLIS per le cessazioni dal servizio.
La scadenza riguarda il personale docente, educativo e ATA, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I Dirigenti scolastici continueranno invece a presentare domanda entro il consueto termine del 28 febbraio 2017.
Entro il 13 febbraio potrà essere presentata domanda per le cessazioni per raggiungimento del limite massimo di servizio, dimissioni volontarie e trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo.
Entro la stessa data si può presentare anche eventuale domanda di revoca delle istanze già presentate.
Vale inoltre la stessa scadenza anche per la presentazione di domande per la trasformazione da tempo pieno a part-time per il personale che non ha raggiunto il limite di età, con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico.
Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle istanze l’Amministrazione comunicherà ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni in caso sia in corso un procedimento disciplinare.
Come si presentano le istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
- il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea;
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali;
- le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 20 gennaio 2017.
Riepiloghiamo di seguito i requisiti necessari per poter andare in pensione, anche alla luce delle recenti novità introdotte dalla legge di bilancio 2017.
Requisiti posseduti al 31/12/2011
Accesso alla pensione di anzianità con:
- 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31/12/2011. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
- indipendentemente dall’età, un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31/12/2011.
Accesso alla pensione di vecchiaia con:
- 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992) se posseduti entro la data del 31/12/2011.
Nuovi requisiti
Accesso alla pensione di vecchiaia:
- requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31/08/2017 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31/12/2017 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
Accesso alla pensione anticipata:
- a domanda solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31/12/2017, senza operare alcun arrotondamento.
Cd. “Opzione donna”
È stato esteso il beneficio anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1/1/2013, pur essendo in possesso di un’anzianità contributiva pari a 35 anni. Resta fermo che le suddette lavoratrici dovranno comunque aver maturato gli ulteriori 7 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita entro il 31 luglio 2016. La pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, viene corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.
La domanda di dimissioni per l’opzione donna deve essere presentata utilizzando, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line” che sarà resa disponibile dal 27 gennaio al 28 febbraio.
Settima salvaguardia
Possono accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (settima salvaguardia).
I soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell’INPS potranno presentare domanda di collocamento a riposo per accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2017.
Ottava salvaguardia
La legge di Bilancio ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole ante Fornero, a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Il personale interessato potrà presentare richiesta di accesso al beneficio al competente Ispettorato territoriale del lavoro entro il 2° marzo 2017. Successivamente sarà comunicato al personale interessato il rientro nel beneficio della salvaguardia. Solo ad esito della complessa procedura sarà possibile fornire indicazioni su tempi e modalità di presentazione delle istanze di cessazione.
Anticipo pensionistico
Per quanto concerne infine il nuovo istituto dell’anticipo pensionistico (APE ed APE social), le necessarie istruzioni di dettaglio saranno specificate, di concerto con l’INPS, a seguito dell’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Solo in seguito all’adozione dei provvedimenti attuativi della legge, infatti, sarà possibile definire e comunicare modalità e tempi per la produzione delle relative istanze.
Cumulo
È possibile cumulare, senza oneri a carico dell’interessato, i periodi assicurativi con contribuzione versata a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,per conseguire il diritto ad un’unica pensione. Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o, dal 2017, per ottenere la pensione anticipata.
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Cessazioni, ancora pochi giorni per presentare domanda ultima modifica: 2017-02-08T14:40:09+01:00 da