Sinergie di scuola, 29.7.2026.
Presa di servizio docenti e ATA: non tutti devono presentarsi il 1° settembre 2026.
Il personale interessato e le casistiche possibili.
La presa di servizio del 1° settembre 2026 riguarda il personale per il quale quella data produce un effetto giuridico o economico specifico. È il caso dei neoassunti, dei contratti a tempo determinato con decorrenza dal 1° settembre, dei percorsi finalizzati al ruolo, dei trasferimenti, dei passaggi, delle assegnazioni provvisorie, delle utilizzazioni e dei rientri da determinate posizioni.
Non può quindi essere trattata come una richiesta indistinta rivolta a tutto il personale già di ruolo.
Chi deve prendere servizio
Devono assumere servizio il 1° settembre 2026 i docenti neoassunti in ruolo, il personale ATA neoassunto, i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo e il personale destinatario di supplenza con decorrenza dal 1° settembre.
L’obbligo riguarda anche chi ha ottenuto trasferimento, passaggio di ruolo, passaggio di cattedra o di profilo, nonché chi rientra nella sede di titolarità dopo assegnazione, utilizzazione o particolari posizioni di stato, salvo che vi sia una nuova destinazione o un titolo di assenza che prosegue senza interruzione.
Docenti già di ruolo
I docenti già di ruolo che non sono interessati da nuova nomina, mobilità, rientro o altra situazione giuridica specifica non devono effettuare una generica presa di servizio il 1° settembre.
Resta però fermo l’obbligo di partecipare a Collegi dei docenti o ad altre attività funzionali all’insegnamento regolarmente previste dal Piano annuale delle attività. In questo caso la presenza non dipende dalla presa di servizio, ma dagli ordinari obblighi collegiali.
Differimenti e incompatibilità
La presa di servizio può essere differita in presenza di un motivo valido e documentato, come malattia o altra situazione non imputabile all’interessato. In mancanza di giustificazione, per chi deve perfezionare il rapporto di lavoro la mancata assunzione può comportare la decadenza dalla nomina.
Particolare attenzione va posta alle incompatibilità. Il personale deve rimuovere eventuali attività incompatibili prima della presa di servizio e non può utilizzare preventivamente l’aspettativa per mantenere un diverso rapporto di lavoro.
Le situazioni particolari
In maternità, interdizione anticipata, dottorato, borsa di studio o assegno di ricerca, il rapporto può perfezionarsi anche senza assunzione immediata del servizio, secondo le condizioni previste e con adeguata documentazione.
Per le scuole interessate da dimensionamento, occorre attenersi alle indicazioni della nuova istituzione scolastica e dell’Ufficio scolastico competente, soprattutto se nasce una nuova scuola con nuovo codice meccanografico.
In sintesi: cosa presidiare entro il 1° settembre
Le segreterie e i dirigenti dovrebbero verificare, per ciascun dipendente interessato, non la semplice appartenenza alla scuola, ma la ragione giuridica dell’eventuale obbligo di presa di servizio. Occorre distinguere tra nuova assunzione, supplenza con decorrenza dal 1° settembre, contratto finalizzato al ruolo, conferma o trasformazione del rapporto, mobilità, assegnazione provvisoria, utilizzazione, rientro da assenza o da posizione di stato.
Per il personale già di ruolo senza nuova situazione giuridica, la presenza il 1° settembre può essere richiesta solo se collegata ad attività collegiali o funzionali regolarmente convocate, non come generica presa di servizio.
Per chi ha incompatibilità in essere, la posizione va chiarita prima della sottoscrizione e della presa di servizio. Per chi è in congedo, aspettativa, maternità, dottorato o altra situazione autorizzata, il punto decisivo è la continuità del titolo che giustifica l’assenza e la corretta comunicazione alla scuola competente.
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Chi deve fare la presa di servizio il 1° settembre ultima modifica: 2026-07-29T16:28:10+02:00 da

