Chiamata diretta e sentenza n. 76 del 24 aprile 2013 della Corte Costituzionale

RTS_logo2di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola,  18.7.2016

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– Con la sentenza n. 76 del 24 aprile 2013 la Corte Costituzionale bocciò definitivamente un tentativo lombardo di regionalizzare il personale della scuola. Infatti, secondo la Corte costituzionale la Regione Lombardia  disponeva , con questa legge, in merito a personale inserito nel pubblico impiego statale, di conseguenza su di essi poteva predisporre solo lo Stato, non la Regione o il singolo Dirigente o le cosiddette “reti di scuole”.

Si ricorda che la norma impugnata nel 2013 consentiva alle istituzioni scolastiche di «organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica»; a tali selezioni era ammesso a partecipare – in base al comma 2-ter dell’art. 3 della legge reg. Lombardia n. 19 del 2007, modificato dalla norma del 2013 soltanto «il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento». In base al sistema così creato, quindi, ciascun istituto scolastico statale aveva la possibilità, alle condizioni indicate, di bandire i concorsi per il reclutamento dei docenti precari con incarico annuale.

Dalla sentenza n. 76 del 24 aprile 2013 consegue che ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., trattandosi di norme che attengono alla materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.  Quindi  oggi il singolo Dirigente scolastico, che si appresta a fare selezione di personale nei ruoli dello Stato, con l’attuale chiamata dovrebbe (il condizionale è obbligatorio) evitare l’illegittimità costituzionale, perché  l’attuale chiamata diretta dei docenti è un’attuazione di una legge dello Stato.

Rimangono però in piedi tutte le delicate problematiche riguardanti  la trasparenza e l’oggettività dei criteri  che saranno adottati.

 

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