Collaboratori del Preside: fino al 10% dei docenti

Orizzonte Scuola, 6.9.2017

– La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) ha abolito gli esoneri e i semi esoneri per i docenti con funzioni di vicario e/o collaboratore del dirigente scolastico, come previsto dal decreto legislativo n. 297/94.

Questo quanto previsto dal comma 329 della citata legge:
A decorrere dal 1º settembre 2015 e in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, funzionale all’attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l’articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ abrogato.”

La legge di stabilità del 2015, dunque, ha abolito gli esoneri, previsti dall’articolo 456 del D.lgs. n. 297/94, e allo stesso tempo ha rimandato all’attuazione dell’organico dell’autonomia, introdotto successivamente dalla legge n. 107/2015.

La legge 107 ha quindi affrontato la questione del vicario e del collaboratore del dirigente scolastico, facendo in pratica scomparire tali figure e prevedendo generiche figure di collaboratori. Questo quanto dettato dal comma 83 della legge:
Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non si parla più di vicario e secondo collaboratore ma si prevede che il dirigente può individuare, nell’ambito dell’intero organico dell’autonomia, sino al 10% dei docenti affinché svolgano attività di supporto organizzativo e didattico, quindi i compiti svolti dal vicario e dal collaboratore.

La legge non parla esplicitamente di esoneri o semi esoneri, questione affrontata all’inizio dell’a.s. 2015/16 tramite la nota Miur n. 1875 del 3 settembre 2015, poi ripresa dalla nota n. 30549 del 21/09/2015.

La nota del 3 settembre è dedicata proprio alla questione degli esoneri e semi esoneri dei collaboratori del dirigente scolastico.

Nella nota si stabilisce, in sostanza, il principio secondo cui l’esonero può essere concesso solo nel caso in cui alla scuola sia stato assegnato un posto/classe di concorso di potenziamento uguale a quella del docente da esonerare.

Ricordiamo che nella citata nota si affronta il problema, creatosi all’inizio dell’anno scolastico 2015/16, quando ancora non erano stati assegnati alle scuole i posti e i docenti di potenziamento, arrivati poi con la fase C (del piano straordinario di immissioni in ruolo) nel mese di Novembre, e gli istituti chiedevano gli esoneri. Con la nota, in attesa dell’assegnazione dell’organico di potenziamento, si sono autorizzati gli esoneri, sottolineando che tali posti sarebbero stati poi compresi nel fabbisogno di organico da assegnare successivamente (quindi a Novembre con la predetta Fase C).

La successiva nota del 21 settembre riprende quanto appena detto e prevede che gli USR assegnino alle scuole posti di potenziamento corrispondenti agli esoneri concessi. Così, il collaboratore manteneva l’esonero e il docente di potenziamento andava in classe, come avvenuto sin dall’inizio dell’anno scolastico 2016/17 e come previsto dunque dalla normativa vigente.

In conclusione, il dirigente, al fine di essere coadiuvato nelle attività di supporto organizzativo e didattico, può individuare sino al 10% di docenti facenti parte dell’organico della scuola. Quindi individua dei collaboratori, che non vengono più definiti vicario e secondo collaboratore, entro il predetto 10%.

Il dirigente, inoltre, può concedere l’esonero/semi-esonero ad un collaboratore a condizione che lo stesso sia impiegato su posto di potenziamento o possa essere sostituito in classe da un docente del potenziamento. Pertanto, condizione necessaria per poter concedere l’esonero è che alla scuola sia stato attribuito un posto/classe di concorso uguale a quella del docente da esonerare.

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Collaboratori del Preside: fino al 10% dei docenti ultima modifica: 2017-09-10T04:26:52+02:00 da
Gilda Venezia

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