di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 11.7.2023.
Se il docente è in ferie ha l’obbligo di partecipazione ad un collegio docenti programmato per luglio? L’avvocato risponde.
E’ legittimo convocare il Collegio Docenti durante il periodo delle feriedei docenti? La domanda viene sollevata da una nostra lettrice, che ci scrive: “Salve, vorrei sapere: se sono in ferie ho obbligo di partecipazione ad un collegio docenti programmato per luglio?” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che premette: “Per rispondere al quesito posto è necessario ripercorrere la normativa relativa al diritto alla fruizione delle ferie del personale docente, e del lavoratore in generale, nonché quella relativa alla programmazione delle attività collegiali (Piano annuale delle attività)”.
Ferie docenti e attività collegiali: normativa
Quando al prima, occorre precisare che il diritto alla fruizione delle ferie è riconosciuto dalla Costituzione all’art. 36 quale diritto irrinunciabile per tutti i lavoratori, a tempo determinato e indeterminato, ed è disciplinato per il personale scolastico dall’art.13 del CCNL 2007. Il comma 9 del citato art. 13 dispone che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative”. L’art. 2109 c.c., recita che il lavoratore ha diritto alle ferie, ma esse vengono assegnate dal datore di lavoro, “tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore”. Dunque, le ferie sono un diritto irrinunciabile lavoratore, ma le modalità di fruizione sono concordate da quest’ultimo con il datore di lavoro. Nel Comparto Scuola, per i docenti, le ferie possono essere fruite durante i periodi di sospensione di lezione (salvo 6 giorni di ferie, fruibili anche durante le lezioni).
Quanto alla normativa relativa alla programmazione delle attività collegiali, l’articolo 28, comma 4, del CCNL 2007, recita che “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.”
Dunque, il Piano annuale delle attività è predisposto dal Dirigente Scolastico, in base alle eventuali proposte degli organi collegiali, è approvato dal Collegio dei Docenti a settembre ed è relativo alla programmazione delle attività collegiali dell’intero anno scolastico (dunque, anche dopo il termine delle lezioni). Esso può essere modificato nel corso dell’anno scolastico, con la medesima procedura.
Situazioni urgenti
Al di fuori delle previsioni del Piano annuale delle attività (ove sono previsti i Collegi dei Docenti “ordinari”), sono possibili solo Collegi Docenti straordinari, i quali possono essere convocati esclusivamente per questioni sopraggiunte o per qualsiasi situazione urgente. In tale ipotesi, quanto alle ferie del personale docente, trovano applicazione i commi 10 e 12 del sopra citato dall’art.13 del CCNL 2007. Nello specifico, il comma 10 dispone che:
“10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”, mentre il comma 12 recita che:
“12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto”.
In conclusione
Dunque, solo nel caso di Collegi Docenti straordinari è possibile interrompere le ferie già concesse, con diritto del docente che rientra in servizio a fruirne entro l’anno scolastico successivo (nei periodi di sospensione delle lezioni), nonché diritto al rimborso delle spese sostenute (nei limiti previsti dalla norma sopra citata). Fatte queste necessarie precisazioni normative – conclude l’Avvocato Altieri – è possibile rispondere al quesito posto affermando che:
- se la convocazione per luglio riguarda un Collegio dei Docenti “ordinario”, però non previsto nel piano annuale delle attività deliberato a settembre, non è legittima la richiesta del DS, che abbia già concesso le ferie, che il docente vi partecipi.
- diversamente, solo se si tratta di Collegio Docenti straordinario, il docente dovrà parteciparvi e interromperà la fruizione delle ferie, con diritto al recupero entro il successivo a.s. e al rimborso delle spese.
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Collegio Docenti convocato durante le ferie: è legittimo? ultima modifica: 2023-07-11T12:01:25+02:00 da