Collegio docenti e giorno libero: se non si giustifica assenza può esserci trattenuta stipendiale

di Andrea Carlino,  La Tecnica della scuola, 17.12.2019

– Se il collegio docenti coincide con il giorno libero di un docente, si è obbligati a partecipare? Cerchiamo di rispondere al quesito facendo chiarezza sulla questione.

Gli obblighi di servizio dei docenti sono regolati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009, che, per effetto del comma 10 art.1 del CCNL 2016-2018, restano pienamente vigenti.

L’articolo 28 del Contratto scuola è stato ampliato e ha inserito anche gli insegnanti impegnati nel servizio in posti di potenziamento o in posti misti tra cattedra e potenziamento. Anche per queste ultime tipologie di posti, i docenti hanno gli stessi diritti di orario del servizio esplicati nell’art.28 del CCNL 2006/2009.

L’articolo 28 del CCNL, non parla espressamente di giorno libero dei docenti, ma piuttosto, il comma 5, fa riferimento al fatto che le ore settimanali obbligatorie di insegnamento devono essere distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Collegio docenti, ecco cosa si deve fare

Si tratta pertanto di un giorno in cui un docente non ha ore di insegnamento da svolgere e quindi non assimilabile ad un giorno festivo o di ferie. Possiamo quindi definire il giorno libero come una prassi, una consuetudine o comunque un modalità di organizzare il servizio dei docenti pur rispettando il monte orario previsto dal contratto.

Di conseguenza, nonostante il collegio dei docenti sia convocato nel giorno libero assegnato, il docente è tenuto a partecipare. Può assentarsi ma deve giustificare l’assenza. L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, ecc.).

Cosa succede se il docente non dovesse giustificare tale assenza? il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell’assenza, se ciò non dovesse avvenire, può nei confronti del docente procedere ad una trattenuta stipendiale (così come previsto art. 14 del DPR 275/1999) e attivare le procedure disciplinari (sempre se non abbia superato o raggiunto le 40 ore).

Nota bene: resta in vigore l’obbligo di svolgere tutte le altre attività stabilite nell’art. 29 del CCNL, ovvero le attività funzionali all’insegnamento.

Giorno libero

Il giorno libero viene considerata una giornata di effettivo servizio, che come tale viene retribuita e riconosciuta a tutti gli effetti, compreso il periodo di prova.

Collegio docenti, cos’è

Il Collegio dei Docenti, da non confondere con il Consiglio d’Istituto – costituito da rappresentanti del personale docente, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,  genitori, alunni, dirigente scolastico – è formato dal Dirigente Scolastico e da tutti gli insegnanti, in servizio nei vari plessi dell’istituto. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto.

È l’organo responsabile dell’organizzazione didattica ed educativa dell’Istituto. Ha il compito di progettare, organizzare, verificare, controllare e valutare la vita didattica dell’Istituto.

Si articola in Dipartimenti disciplinari, Commissioni o gruppi di lavoro d’Istituto e, in ogni plesso, in Consigli di Intersezione (scuola dell’Infanzia), di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria).

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Collegio docenti e giorno libero: se non si giustifica assenza può esserci trattenuta stipendiale ultima modifica: 2019-12-17T14:19:28+01:00 da
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