di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola, 25.4.2017
– L’art. 24 del DPR n. 3 del 1957 sulla responsabilità degli organi collegiali specifica quanto segue: “quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od all’operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso”.
Pertanto nell’ambito di un collegio docenti se un insegnante avesse la percezione che l’oggetto da deliberare presenti un profilo di illegittimità tale da generare delle responsabilità, sarebbe buona prassi far scrivere a verbale la propria contrarietà, non venendo così, successivamente, a rispondere degli atti votati. Infatti, la responsabilità collegiale è imputata solo a coloro che hanno espresso voto favorevole.
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