dalla Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia, 16.9.2020.
Rapporto di lavoro: Orario di servizio (art 28, punto 5 del CCNL art.28 CCNL 2016-2018): 25 ore settimanali nella scuoladell’infanzia, 22 ore nella scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondogrado. Tutte le ore sono calcolate in 60 minuti.
Eventuali riduzioni dell’ora di lezione, se deliberati dal Collegio dei Docenti all’interno del Piano dell’Offerta Formativa,comportano il recupero delle ore non effettuate. Se la riduzione dell’ora di lezione è deliberata solo dal Consiglio di Istituto percause di forza maggiore (mancanza di trasporti adeguati per gli studenti, mancanza del servizio mensa, ecc.) le quote orarie noneffettuate non devono essere recuperate. Valgono in questo senso ancora le circolari ministeriali n.243 del22/9/1979 e n. 192 del3/7/1980.
Non fanno parte della quantificazione dell’orario di lavoro: scrutini, esami, valutazioni intermedie (scrutini trimestrali oquadrimestrali) e, novità prevista dalla legge 107/2015, la formazione obbligatoria deliberata dalle istituzioni scolastiche (inprimis dal Collegio dei Docenti).
Nell’era COVID sarà difficile organizzare ricevimenti di massa dei genitori pomeridiani. Resta la possibilità/obbligo di mantenere adeguate relazioni con i genitori anche mediante strumenti di comunicazione telematica con opportuni appuntamenti programmati. Prendere sempre nota delle comunicazioni e degli incontri nel registro elettronico.
Anche per merito di una lunga battaglia della Gilda, sono state eliminate dalla valutazione dell’esame conclusivo del primo ciclo, ma sono considerate dalla delega della 107 ancora requisito essenziale per l’ammissione all’esame da svolgersi entro il mese di aprile.
La legge 35/2012 (vedi art. 51, comma 2 del DL 5/12) -decreto semplificazioni- assegna alle istituzioni scolastiche il compitodi partecipare come attività ordinaria di Istituto alle rilevazioni nazionali degli apprendimento degli studenti gestito dal-l’INVALSI. Si tratta di un provvedimento molto discutibile che interpreta la funzione docente come mera funzione esecutiva.Ribadiamo che, se è obbligatorio prov- vedere alla somministrazione delle prove all’interno del proprio orario di lavoro,l’attività di tabulazione e correzione delle prove è sempre da considerarsi lavoro aggiuntivo di natura volontaria e come taleoggetto di adeguato riconoscimento in sede contrattuale di Istituto. Ciò vale ora soprattutto per la scuola primaria perchènella secondaria si è introdotta la metodologia telematica per la comunicazione all’INVALSI delle risposte ai quesiti. Se leprove invalsi prevedono l’assistenza dei docenti al di fuori del loro orario, queste devono essere riconosciute come attivitàaggiuntive. In più, la mera tabulazione dei dati sottrae al docente la cosiddetta competenza tecnica di correggere secondo leproprie con- vinzioni e quindi invade la libertà di insegnamento, costituzionalmente tutelata. La Gilda degli Insegnanti si èbattuta e continuerà a battersi perché le prove Invalsi siano considerate uno dei tanti strumenti che il docente, se vuole,può utilizzare nella propria attività didattica. Il rischio, se i docenti accettano passivamente la logica dell’Invalsi, è quello diallenare a risolvere test predisposti da “esperti” perdendo la libertà nelle scelte dell’insegnamento. I pessimi risultati delteaching to the test di stampo anglosas- sone sono noti da decenni nella letteratura di settore.
Nell’era COVID vedremo cosa si inventerà il MI per le prove Invalsi. Ricordiamo che Invalsi preme moltissimo per la programmazione delle prove per il 2020-21 soprattutto per legittimare la sua esistenza. Le nostre perplessità e critiche rimangono.
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