dalla Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia, 17.9.2020.
I Diritti dei docenti (assenze, permessi, ferie) sono regolati dalla Legge o dai contratti (CCNL).
Le regole generali sono queste, Covid o non Covid
Rapporto di lavoro (ricreazione, servizio mensa, vigilanza)
- Ricreazione e servizio mensa rientrano a pieno titolo nell’orario di attività
L’insegnante ha l’obbligo della vigilanza nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 42 del CCNL/95); durante le ore di lezione; durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24) e durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola; spetta al Consiglio d’istituto l’adozione del regolamento interno che fra le altre cose stabilisce le modalità della vigilanza nell’intero periodo delle lezioni; gli insegnanti sono responsabili dei danni causati dagli alunni sotto la loro sorveglianza, ma vengono scagionati se provano di non aver potuto impedire il fatto o se il danno è causato da un’azione “repentina e imprevedibile” dell’alunno; l’insegnante è responsabile dei danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l’aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l’intera classe.
Importante è stabilire nel Regolamento del Consiglio di Istituto le modalità di sorveglianza durante gli intervalli (i docenti preposti giorno pergiorno) e di accompagnamento fuori dei locali della scuola o fuori dell’aula. Per le scuole dell’infanzia e la scuola primaria è essenzialelimitare l’attività di sorveglianza all’interno dei locali della scuola, solo nelle situazioni definite dal regolamento del Consiglio di Isti Incaso di ritardo da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, devono essere previsti limiti alla responsabilità e adeguati riconoscimenti economici nelFondo di Istituto per chi accoglie o accompagna i minori fuori della scuola.
- Rapporto di lavoro: orario settimanale, “ore buche” e giorno libero
L’orario delle lezioni stabilito di norma settimanalmente è competenza del Dirigente scolastico. Dovrebbe essere organizzato tenendo inconsiderazione prioritariamente i criteri inerenti l’organizzazione della didattica applicando gli atti di indirizzo del Collegio dei Docenti e delConsiglio di Istituto ed evitando contestualmente di appesantire i docenti che non possono essere oggetto di un orario penalizzante della loroattività didattica. Solitamente l’orario viene predisposto da “commissioni” nominate dal Dirigente o elette dal Collegio dei Docenti: non è giusto chequeste commissioni, che svolgono prestazioni tecnico amministrative, siano remunerate con i Fondi di Istituto che spettano alla docenza. Da annila Gilda ha infatti chiesto la creazione di un fondo specifico dirigenziale che serva per pagare le funzioni delegate.
Nel caso di ore cosiddette buche è bene che in sede di contratto di Istituto sia stabilito un numero massimo di queste ore (ad es. massimo 2ore) oltre il quale deve essere riconosciuta una indennità derivante alla flessibilità che il docente è tenuto ad avere per il buon funzionamentodella scuola.
Il giorno libero è frutto di una riconosciuta prassi nelle istituzioni scolastiche. È considerato di fatto un diritto poiché è una consuetudine giuridicamentericonosciuta. Non è un caso che il CCNL prevede che l’insegnamento sia prestato in “non meno di cinque giorni settimanali”. Non c’èevidentemente nessun diritto soggettivo ad avere il sabato libero, ma possono essere definiti in sede di Collegio dei Docenti o in ambito di RSUcriteri che stabiliscano indirizzi precisi per la concessione di un particolare giorno libero della settimana.
Nota importante sull’orario di cattedra: In sede di formazione dell’organico di diritto (normalmente febbraio-marzo di ogni anno scolastico conscansioni definite annualmente da Ordinanze Ministeriali) e nella formazione dell’organico di fatto (fine agosto), è necessario fare rispettare lenorme del contratto che stabiliscono il limite di orario che i docenti devono effettuare in attività didattica in classe ogni settimana. L’art. 30 delvigente CCNL del 3.08.1999, ha chiaramente disposto che:” le attività aggiuntive di insegnamento” possono discrezionalmente essere svolte daidocenti, fino ad un massimo di sei ore settimanali, aggiuntive all’orario d’obbligo di servizio. Ciò significa che, con l’esclusione delle poche cattedreformalizzate ab origine a più di 18 ore soprattutto in alcuni Istituti Tecnici e Professionali, non c’è alcun obbligo di accettare proposte delladirigenza di cattedre con un orario superiore alle 18 ore. Accettare cattedre superiori alle 18 potrebbe legittimare l’idea di aumentare l’orario dilavoro degli insegnanti a parità di stipendio (o con briciole di incentivo).
- Rapporto di lavoro: assegnazione dei docenti alle classi
Per i docenti inseriti nell’organico del l’autonomia l’assegnazione dei docenti alle classi viene disposta dal dirigente scolastico che però non può operare con assolutadiscrezionalità. Infatti deve rispettare i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti. Il Dirigente deve inoltre tenere inconto quanto viene stabilito nel contratto di Istituto pattuito con le RSU. Il criterio della continuità didattica è di norma quello più adottato. In caso diassegnazioni alle classi puramente discrezionali da parte dei Dirigenti, si invitano i colleghi a chiedere per iscritto le motivazioni che hanno sostenuto questescelte e a rivolgersi alle sedi della Gilda se ritengono che sia stata lesa la loro situazione professionale. La Gilda degli Insegnanti ha vinto una importante battaglia presso la Corte di Cassazione (sentenza Num. 11548 Anno 2020 del 15/6/2020) con la quale si ribadisce che l’assegnazione dei docenti alle classi deve rispettare i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti. In caso di interventi illegittimi del dirigente si invitano i colleghi a contattare le sedi della Gilda degli Insegnanti.
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Come evitare di incappare in sanzioni o problemi con la dirigenza (3) ultima modifica: 2020-09-17T21:34:22+02:00 da