Come il part-time verticale incide sulla pensione

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di Nicola Colapinto, PensioniOggi,  5.6.2019 

– L’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel senso di non penalizzare ai fini pensionistici lavoratori e lavoratrici impiegati solo per alcuni periodi dell’anno.

Sempre più frequentemente lavoratori e lavoratrici, nelle vicinanze dell’andata in pensione, si trovano di fronte alla problematica di come valorizzare ai fini pensionistici i periodi di part-time verticale ciclico. La questione coinvolge i dipendenti che, in accordo negoziale con il proprio datore di lavoro, hanno prestato l’attività lavorativa solo in alcuni mesi dell’anno maturando, pertanto, una sospensione totale dell’attività durante il restante periodo, in genere concentrata durante il periodo estivo.

A questo riguardo vale la pena ricordare che la normativa italiana (art. 5, comma 11, del d.l. 726/1984 e Art. 7, comma 1, d.l. 463/1983, conv. con mod. in L. 638/1983) non prevede la valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi di inattività lavorativa del part-time verticale; questi periodi in altri termini sono considerati neutri rispetto alla maturazione dell’anzianità contributiva computabile a fini pensionistici. Ad esempio se vengono lavorati 9 mesi l’anno l’Inps accrediterà sul conto assicurativo 39 settimane anziché 52 settimane. Come si intuisce se il rapporto di lavoro in part-time verticale dura per molti anni l’anzianità contributiva si può ridurre in maniera significativa determinando, a seconda dei casi, una dilatazione nella data di pensionamento.

Fortunatamente le regole sopra esposte sono state messe in discussione all’indomani della pronuncia della Corte di Giustizia 10 giugno 2010, da cui è emersa la necessità di tenere conto, nel calcolo dell’anzianità contributiva, anche dei periodi non lavorati. Nel solco di tale pronuncia la giurisprudenza di Cassazione ha quindi iniziato ad accogliere le richieste dei lavoratori affermando il principio secondo il quale anche ai soggetti in regime di part-time verticale, al pari di quanto avviene nel part-time orizzontale, l’ammontare dei contributi versati debba essere riproporzionato sull’intero anno cui i contributi stessi ed il rapporto si riferiscono (fermo restando chiaramente il rispetto del minimale contributivo). In questi casi, pertanto, non si può escludere dal calcolo dell’anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione, nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale cd. verticale ciclico, i periodi non lavorati nell’ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro.

Il principio è importante perchè consente a coloro a cui ancora oggi l’Inps nega l’andata in pensione per il mancato riconoscimento della contribuzione durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa un’azione legale il cui esito è praticamente già scontato. L’orientamento è talmente evidente che da molto tempo si attende solo che il legislatore lo codifichi nell’ordinamento tramite una norma di interpretazione autentica.  Chiaramente non tutti i lavoratori in regime di part-time verticale hanno un danno, per alcuni la riduzione può non determinare uno spostamento della decorrenza della pensione. La valutazione va fatta, quindi, caso per caso.

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Come il part-time verticale incide sulla pensione ultima modifica: 2019-06-07T05:20:07+02:00 da
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