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Come si dovranno istituire i Comitati di valutazione nei Convitti nazionali?

Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola  12.11.2015.  

La nascita dei Comitati di valutazione degli insegnanti sta avendo un percorso accidentato e in molte scuole è ancora oggetto di studio e discussione.

Con l’introduzione del comma 129 dell’art.1 della legge 107/2015 viene mandato in pensione il vecchio art. 11 del T.U. della scuola che prevedeva un comitato di valutazione eletto di anno in anno dal Collegio dei docenti, con una componente esclusivamente docente. Al posto del vecchio, e ormai collaudato, comitato di valutazione previsto dalla legge 297/94, è nato, per adesso solo sulla carta per effetto della legge 107/2015, il nuovo Comitato di valutazione.
Si tratta di un Comitato di durata triennale che vede al suo interno la componente docente, quella genitoriale e nel caso delle scuole secondarie di II grado anche quella studentesca. Un Comitato di valutazione che nascerà per le scelte fatte in parte dal Collegio dei docenti e in parte dal Consiglio d’Istituto.
Infatti la sua composizione sarà di tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto di due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, un rappresentante degli studenti  e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo  di  istruzione, scelti dal consiglio di istituto e infine ci sarà anche un  componente  esterno  individuato  dall’ufficio  scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Un’attenta dirigente scolastica, la dott.ssa Francesca Arena del Convitto  Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, già dai primi giorni di settembre 2015, ha richiesto al Miur un parere sul comma 129 della legge 107 del 13 luglio 2015. La richiesta della DS Francesca Arena è di particolare interesse perché sottolinea il fatto che i Convitti Nazionali di Stato non hanno l’esistenza del Consiglio d’Istituto, che per la legge 107/2015 è l’organo collegiale preposto alla nomina di tre componenti del nuovo Comitato valutazione. Infatti, fa notare la dott.ssa Arena che nei Convitti nazionali opera, limitatamente all’amministrazione straordinaria di cui all’art.9 del Decreto Interministeriale 28 maggio 1975, un commissario straordinario, organo monocratico le cui attribuzioni sono limitate ad attività di natura gestionale contabile. Allora non esistendo nei Convitti Nazionali i Consigli d’Istituto,  come si dovranno istituire in tali istituti i Comitati di valutazione?
É per tale domanda che la richiesta della dirigente scolastica Francesca Arena è molto interessante e merita una doverosa risposta da parte del Miur. Anche gli Istituti Omnicomprensivi hanno la stessa problematica e sono quindi bloccati nella costituzione dei Comitati di valutazione ai sensi del comma 129 della legge 107/2015.
Inoltre i Convitti Nazionali che hanno al loro interno la presenza di vari ordini d’istruzione, dovranno procedere all’istituzione di due diversi comitati di valutazione dei docenti uno per il primo ciclo e un altro per il II ciclo, consentendo l’inserimento del personale educativo solo al primo ciclo, oppure si dovrà procedere alla formazione di un unico comitato di valutazione? Domande importanti che non sono contemplate dalla normativa della legge 107/2015 e che dovranno trovare una risposta in tempi ragionevoli.

Come si dovranno istituire i Comitati di valutazione nei Convitti nazionali? ultima modifica: 2015-11-13T05:35:35+01:00 da
Gilda Venezia

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