Come verranno valutati i Dirigenti Scolastici dal prossimo anno scolastico

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di Nino Sabella, Orizzonte Scuola,  12.7.2016

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– La valutazione dei Dirigenti scolastici, come abbiamo riferito in diversi nostri articoli, è ormai ai nastri di partenza: prenderà il via il prossimo anno scolastico.

Essa è disciplinata dalla recente direttiva ministeriale n. 25/16, che dà attuazione a quanto stabilito dalla legge n.107/2015 che discende, nella parte relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici, dal decreto legislativo n. 165/01.

Il processo di valutazione dei DD.SS., come leggiamo all’articolo 3 della Direttiva, si propone di migliorare la professionalità dei dirigenti, al fine di innalzare la qualità del sistema di istruzione.

Detto processo si articola in 3 fasi:

1. definizione degli obiettivi;

2. rilevazione degli esiti e dei risultati ottenuti;

3. adozione del provvedimento di valutazione.

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

La definizione degli obiettivi avviene sulla base delle priorità nazionali del sistema di istruzione e formazione, dei criteri fissati dalla legge n. 107/2015, del contesto territoriale (obiettivi del Piano Regionale), della tipologia, dimensione e complessità dell’istituzione scolastica, del contesto in cui si opera e del miglioramento del servizio scolastico in relazione al RAV e al PdM.

Abbiamo descritto dettagliatamente la definizione degli obiettivi in “Valutazione dei dirigenti scolastici: dai criteri agli obiettivi

RILEVAZIONE DEGLI ESITI E DEI RISULTATI OTTENUTI

La rilevazione degli esiti e dei risultati, che determina la valutazione del dirigente da parte del Direttore Generale dell’USR di competenza, è effettuata da un Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo ha il compito di effettuare un’istruttoria, nel corso dell’anno scolastico, sull’operato del dirigente in relazione agli obiettivi prefissati. Trattandosi di un’istruttoria, è chiaro che gli elementi rilevati dal Nucleo di Valutazione devono essere supportati da apposita documentazione, testimoniante il raggiungimento o meno dei risultati prefissati.

Ciascun Nucleo è composto da un dirigente tecnico o ispettivo o scolastico con funzioni di coordinatore e da due esperti, che abbiano esperienze documentate in materia di organizzazione e valutazione. In ciascun Nucleo deve essere presente almeno un dirigente scolastico.

I Nuclei, essendo costituiti ai sensi dell’articolo 25/1 del decreto legislativo n.165/01,  devono essere presieduti da un dirigente scolastico, come prevede il medesimo articolo.

La costituzione dei nuclei è di competenza del Direttore Generale dell’USR, sulla base della proposta avanzata dal coordinatore regionale del servizio ispettivo.

I nuclei operano presso il competente USR, avvalendosi di personale amministrativo cui affidano funzioni istruttorie e di segreteria.

Il coordinamento dei nuclei e l’omogeneità nella valutazione da parte degli stessi è assicurata dal Direttore.

La succitata composizione dei nuclei può variare in relazione al procedimento e all’oggetto della valutazione, così come previsto dal comma 94 della legge n. 107/2015

ADOZIONE DEL PROVVEDIMANTO DI VALUTAZIONE

Il provvedimento di valutazione è adottato dal Direttore Generale Regionale, sulla base dell’istruttoria del Nucleo di Valutazione.

La valutazione è annuale ed è espressa secondo quattro fasce di livello: a) “pieno raggiungimento”; b) “avanzato raggiungimento”, c) “buon raggiungimento”, d) “mancato raggiungimento”.

Al conseguimento degli obiettivi è legata la retribuzione di risultato, che varia a seconda del livello di conseguimento in ordine decrescente, sino a giungere ad un aumento pari a zero in caso di mancato raggiungimento dei medesimi obiettivi.

Nel caso i cui l’istruttoria del Nucleo di Valutazione fornisca al Direttore, nel corso dell’anno, elementi che possano determinare il mancato conseguimento degli obiettivi, lo stesso può convocare il dirigente in questione per un primo confronto. Qualora la valutazione si concluda con il mancato raggiungimento degli obiettivi, il Direttore comunica l’esito al DS interessato e lo convoca per un contraddittorio, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell’esito.

Il suddetto contraddittorio deve concludersi entro ulteriori 30 giorni dalla convocazione.

Anche nei casi di valutazione positiva, quindi rientrante nelle prime tre fasce di livello, il Dirigente può chiedere di essere sentito dal Direttore entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito.

Come verranno valutati i Dirigenti Scolastici dal prossimo anno scolastico ultima modifica: 2016-07-12T07:44:57+02:00 da
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