Comitato valutazione non è organo perfetto

di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 5.5.2018

– Collegio perfetto o imperfetto?
Dopo l’approvazione della legge 107 con le relative modifiche all’articolo 11 del TU 297/94 relativo al Comitato di valutazione, si è posto un problema di non poco conto: il Comitato è un organo perfetto o no?

Questione complessa

Parliamo qui del Comitato nella sua funzione tecnica volta alla valutazione del periodo di prova dei docenti neoassunti.
La questione non è puramente teorica perché è in gioco la stessa legittimità delle delibere assunte dall’organo collegiale: se fosse perfetto potrebbe deliberare solo al completo (e cioè con 3 docenti, il dirigente scolastico e il tutor del docente in anno di prova); in caso contrario potrebbe deliberare anche in formazione “ridotta”.
Negli anni passati, sul punto, si era aperto un ampio contenzioso fra Ministero e sindacati centrato però sul comitato allargato alla presenza di genitori, studenti ed esperto esterno: il Miur aveva sostenuto che l’organo non è perfetto, mentre i sindacati sostenevano il contrario, nell’intento di mettere in dubbio la legittimità delle delibere in materia di definizione dei criteri per l’attribuzione del bonus premiale.
Tutto il problema nasce dal fatto che in precedenza il Comitato era sicuramente organo perfetto, mentre la legge 107 non dice nulla di preciso in merito.

Cosa dice il Consiglio di Stato

Ma c’è una vecchia sentenza del Consiglio di Stato che getta un po’ di luce sulla questione.
Si tratta della sentenza della V sezione n. 5139 dell’1 ottobre 2002.
Nel dispositivo si legge: “Nel silenzio della legge, il criterio più sicuro per individuare un collegio perfetto – ossia ove è necessaria la partecipazione di tutti i membri – è costituito dalla previsione, oltre ai componenti effettivi, di componenti supplenti, potendosi trarre, solo in tal caso, l’univoca volontà del legislatore che il valido funzionamento dell’organo richieda la presenza di tutti i membri”.
E, poiché il nuovo testo dell’articolo 11 del TU non prevede più i membri supplenti, ne dobbiamo dedurre che il Comitato di Valutazione non è organo perfetto e quindi può deliberare anche in formazione ridotta.

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Comitato valutazione non è organo perfetto ultima modifica: 2018-05-06T05:49:32+02:00 da
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