Commette reato il genitore dell’alunno che interrompe le lezioni

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di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore, 13.10.2020.

Commette il reato di interruzione di pubblico servizio il genitore che, in orario scolastico, aggredendo verbalmente il personale della scuola costringe alunni e studenti a sospendere le lezioni. Tale comportamento impedisce, infatti, il regolare svolgimento delle attività del plesso scolastico. Tanto basta affinché si configuri una responsabilità penale. Questo è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione 28213/2020.

Il caso

Protagonista di una insolita vicenda è una signora, madre di un ragazzo frequentante la scuola elementare, la quale una mattina, senza preavviso e al di fuori dell’orario consentito, si era recata in segreteria scolastica per “prelevare” suo figlio, noto per il suo comportamento intemperante, aggressivo e violento nei confronti dei propri compagni e degli insegnanti.

Giunta a scuola da una porta secondaria, la donna aggrediva verbalmente la collaboratrice scolastica lì presente con veemenza tale che alunni e insegnanti interrompevano le attività didattiche per affacciarsi dalle aule per capire cosa stesse succedendo. Il tutto provocava un’agitazione generale della durata di dieci minuti, prima del ritorno alla normalità.

La condotta della signora veniva però sottoposta all’attenzione dei giudici penali che, sia in primo che in secondo grado di giudizio, riconoscevano la sua responsabilità penale in ordine al reato di cui all’articolo 340 Cp, ovvero «interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità». La madre dell’alunno, infatti, con il suo comportamento sconsiderato aveva interrotto e turbato la regolarità delle lezioni scolastiche.

La decisione

La vicenda giungeva così sino al vaglio della Cassazione che con una concisa e secca motivazione conferma la condanna, non accogliendo la tesi difensiva della ricorrente per la quale l’interruzione di pubblico servizio avrebbe potuto configurarsi solo se, a causa del suo comportamento, tutta la scuola avesse interrotto le lezioni e non solo una o poche classi, e per giunta non per soli dieci minuti.

Tuttavia, per i giudici di legittimità il reato è pacificamente integrato, in quanto la condotta posta in essere, «pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso».

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza 18 settembre – 9 ottobre 2020, n. 28213

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Commette reato il genitore dell’alunno che interrompe le lezioni ultima modifica: 2020-10-13T06:07:58+02:00 da

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