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Completamento orario tra scuola statale e scuola paritaria: è possibile avere un orario superiore a quello obbligatorio?

di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 16.11.2016

– Prendiamo come esempio la scuola secondaria. Non è possibile avere un orario settimanale superiore alle 18 ore tra scuola statale e paritaria.

L’art. 4 comma 1 del D.M. n. 131/2007 prevede che l’aspirante cui venga conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Sempre ai sensi dell’art. citato il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

L’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il personale di ruolo è indicato dall’art. 28 del CCNL/2007: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare [più 2 ore di programmazione] e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. “

Pertanto, se il docente svolge già delle ore (es. 3) nella scuola privata non può accettare 18 ore nella scuola statale. Potrebbe accettare solo le ore che gli permetterebbero il completamento fino all’orario obbligatorio (es. se ha 3 ore nella scuola privata potrebbe accettarne fino a 15).

Si precisa inoltre quanto segue in relazione alla possibilità di far spezzare una cattedra intera ai fini del completamento orario: solo il docente già occupato per una supplenza ad orario non intero nella scuola statale può raggiungere l’orario intero con supplenza anche nella scuola non statale chiedendo lo spezzettamento di una cattedra intera.

Al contrario, un docente già impegnato nella scuola non statale ad orario non intero non ha nessuna pretesa di far frazionare una cattedra intera offerta dalla scuola statale per poter completare.
Per la scuola statale, infatti, in quest’ultimo caso il docente risulta totalmente inoccupato e la cattedra non può essere frazionata ma deve essere offerta per intero.

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Completamento orario tra scuola statale e scuola paritaria: è possibile avere un orario superiore a quello obbligatorio? ultima modifica: 2016-11-16T15:35:50+01:00 da
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