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Con il Regolamento d’istituto ogni scuola può vietare l’uso del telefonino in classe

È di questi giorni la notizia che 22 studenti di una scuola secondaria di primo grado di Torino sono stati sanzionati disciplinarmente per aver utilizzato il telefonino durante le attività didattiche ed averne poi diffuso i contenuti attraverso i social network.
Facciamo il punto sulla normativa vigente e sulle integrazioni lasciate all’autonomia delle scuole, che provvederanno con i propri regolamenti di istituto.

La posizione del Miur
Sull’uso dei telefonini ed altri dispositivi elettronici a scuola si è espresso il Miur con la circolare n.30 del 15 marzo 2007 recante «Linee di indirizzo, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere» e con la successiva direttiva n. 104 del 30 novembre 2007, entrambe a firma dell’ex ministro Fioroni.
Tali interventi ministeriali hanno fornito linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy. Vi si rinvengono, altresì, indicazioni sull’irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti con particolare riferimento all’utilizzo di dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali, ivi compresa la pubblicazione su siti internet. La problematica più rilevante riguarda il fatto che le foto o registrazioni video/audio possono contenere, anche in maniera implicita, riferimenti a informazioni di carattere personale relative ad uno o più soggetti identificabili. In tali casi, si configura, ai sensi della normativa vigente, un “trattamento” di dati personali che possono persino riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni “sensibili” per cui la legge prevede particolari garanzie a tutela degli interessati.
Pertanto occorre che siano preventivamente informati gli interessati i quali possono fornire, o meno, il proprio consenso alla diffusione delle immagini o delle registrazioni, specie se ad una pluralità di destinatari come sovente avviene con applicazioni più comunemente utilizzate nella messaggistica istantanea.
Eventuali lesioni del diritto alla privacy a causa della mancata acquisizione del consenso dell’interessato comportano, invece, una sanzione amministrativa fino a trentamila euro, della cui applicazione è competente il Garante (articoli 161 e 166 del Codice).

Privacy e regolamenti d’istituto
Sull’argomento si è espresso anche il Garante per la privacy, già interpellato dal Ministero al momento dell’emissione della direttiva, redigendo nel giugno 2010 il vademecum «La privacy tra i banchi di scuola» e il successivo «La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare» del 2012: «L’uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. […] Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E’ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l’uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line».
Nel vademecum si sottolinea altresì la facoltà delle scuole, nella loro autonomia, di vietare del tutto l’uso dei dispositivi elettronici durante le attività didattiche, se non espressamente autorizzato dal docente o dalla dirigenza; come suggerito dalla Cm 30/2007, è opportuno che le istituzioni scolastiche prevedano nel regolamento di disciplina un’adeguata scala di sanzioni, da irrogare in misura proporzionale alla gravità dell’infrazione, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.

Collaborazione Scuola-famiglia
Le sanzioni emesse dalla scuola saranno generalmente accompagnate o sostituite da percorsi educativi consistenti in attività riparatorie, di rilevanza sociale a favore di tutta la comunità scolastica; nei casi come quello menzionato, è altresì opportuno che la scuola attui iniziative volte a favorire l’effettivo rispetto delle regole poste a presidio del valore della legalità e di una corretta convivenza civile, anche attraverso interventi formativi individuali o, come a Torino, per piccoli gruppi.
È comunque necessario che, in relazione alla problematica qui trattata, la scuola e la famiglia realizzino un’azione sinergica, con una visione educativa condivisa secondo quanto previsto dal patto di corresponsabilità ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti Dpr n° 249, del 24/6/98 come modificato con Dpr 235 del 21/11/2007.

Con il Regolamento d’istituto ogni scuola può vietare l’uso del telefonino in classe ultima modifica: 2015-11-06T06:22:53+01:00 da
Gilda Venezia

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