Concorsi: graduatorie di merito composte dai soli “vincitori” salvo rinunce. Non ci saranno idonei. Chiarimenti.
Si stanno svolgendo in queste prove le prove concorsuali del concorso ordinario per infanzia/primaria per la scuola secondaria.
L’art. 9 comma 1 dei bandi prevede che:
La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”.
Questo significa che solo coloro che rientreranno nei limiti dei posti messi a bando (c.d. vincitori) saranno inseriti nella graduatoria di merito e, conseguentemente, avranno diritto all’immissione in ruolo.
Le immissioni in ruolo verranno infatti disposte solo nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto e, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, potranno essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all’esaurimento della graduatoria.
Non sono invece previsti “idonei“, cioè coloro che, pur superando le prove concorsuali, non si collocano nei posti messi a bando.
Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
L’art. 9 comma 1 del bando di concorso prevede che viene fatta la successiva integrazione delle graduatorie di merito, sempre nel limite dei posti banditi, nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.
Sono idonei coloro che, pur avendo superato tutte le prove con il punteggio minimo richiesto, non rientrano nel limite del contingente delle immissioni in ruolo.
Come anticipato, i bandi concorsuali non prevedono “idonei“, cioè coloro che, pur superando le prove concorsuali, non si collocano nei posti messi a bando. Le graduatorie di merito sono infatti composte unicamente dai vincitori.
Ricordiamo che l’attuale sistema non prevede, diversamente dai concorsi degli anni precedenti, il conseguimento dell’abilitazione mediante il superamento del concorso. Solo i vincitori infatti, qualora non siano già abilitati, dopo il concorso, stipuleranno un contratto a tempo determinato durante il quale verrà completato il percorso formativo al fine di raggiungere i 60 crediti complessivi al termine del quale verrà acquisita l’abilitazione all’insegnamento.
I bandi concorsuali e la normativa vigente non prevedono l’inserimento degli “idonei” nelle graduatorie di merito.
Non si può però escludere che le disposizioni attualmente vigenti vengano modificate successivamente. Per esempio un’analoga disposizione era stata prevista nei bandi dei concorsi 2012, 2016 e 2020 ma, con successivi interventi normativi, è stata disposta l’integrazione delle graduatorie di merito con tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali (c.d. idonei). É chiaro che le percentuali bulgare di superamento che si stanno registrando in questi giorni, rendono più complicata tale possibilità.
Le tabelle titoli delle GPS II fascia (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) prevedono l’attribuzione di punti 3 per il:
Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo”.
Pertanto, il superamento di tutte le prove concorsuali di un concorso ordinario per titoli ed esami, sia che si rientri nei posti messi a bando (c.d. vincitori) sia che non vi si rientri (c.d. idonei), dà diritto all’attribuzione di punti 3 nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Il punteggio spetta per tutte le classi di concorso della scuola secondaria.
Analogamente per infanzia/primaria la tabella titoli della I fascia GPS prevede l’attribuzione di punti 3 per:
Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto, per ciascun titolo”.
L’attuale CCNI della mobilità, valido per gli anni scolastici 2022/2025 prevede, tra l’altro, l’attribuzione di 12 punti per il superamento di concorsi ordinari per titoli e servizi.
per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza”.
Il punteggio spetta quindi per il superamento di un concorso ordinario di livello pari superiore a quello di appartenenza. Come precisa la nota n. 1, il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.
Questo significa che:
Non si valutano invece concorsi di livello inferiore.
Nella mobilità territoriale (trasferimenti da una scuola all’altra) e nelle graduatorie interne d’istituto è valutabile un solo concorso.
Se quindi il docente è stato immesso in ruolo in forza di un concorso ordinario, può già contare dei 12 punti in questione. Diversamente, se l’immissione in ruolo è avvenuta da GPS, GAE o concorsi straordinari, il superamento del concorso ordinario può permettere l’acquisizione dei 12 punti in questione.
Diversamente dalla mobilità territoriale, nella mobilità professionale (passaggi di ruolo e\o di cattedra da una classe di concorso a un’altra o da un grado\ruolo all’altro), oltre al primo concorso valutabile 12 punti si valutano anche ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza. Per ogni concorso ulteriore vengono attribuiti 6 punti.
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