di Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 24.3.2016
– La valutazione dei titoli di servizio, nell’ambito del concorso a cattedra 2016, è uno degli aspetti che ha suscitato, e suscita tuttora, dubbi e interrogativi, tanto da spingere il MIUR a pubblicare delle apposite faq, che permettono di delineare un quadro relativamente chiaro, sebbene sembrino esserci dei vincoli troppo stretti e contrastanti con quanto previsto, ad esempio, per la valutazione del servizio nelle GaE e nelle domande di mobilità.
La tabella di valutazione, contenuta nel D.M. n. 94/2016, nella sezione D “Titoli di servizio”, così recita:
Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.
Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
E’ valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico.
Stando, quindi, alla tabella:
- il servizio, per essere valutato, deve essere prestato per almeno 180 continuativi sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso compresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si concorre;
Esempio:
si valuta il servizio svolto sulla A12 (ex A050) pur concorrendo per la A22 (ex A043) oppure sulla A 48 (ex 029) pur concorrendo per la A 49 (ex A030);
non si valuta, invece, il servizio svolto sulla A12, se si concorre per la classe A11 (ex A051).
- il servizio deve essere prestato a tempo determinato;
- si valuta il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie, negli istituti statali convittuali e presso enti di formazione professionale di cui al DM n. 226/05.
Le indicazioni della tabella hanno fatto sorgere, come detto all’inizio, alcuni importanti interrogativi, tra i quali:
- I cento ottanta giorni continuativi devono essere prestati in una stessa scuola?
- La valutazione del servizio prestato presso la scuola paritaria è subordinata anch’essa alla prestazione lavorativa con contratto a tempo determinato?
Le faq del MIUR chiariscono questi e altri quesiti posti dai docenti interessati.
Dalla tabella e dalle faq è possibile avere un quadro esaustivo (sebbene contestabile) e si evince che:
- il servizio deve essere prestato per 180 giorni consecutivi con contratto a tempo determinato, nel posto, classe di concorso o classe di concorso compresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si concorre;
- i 180 giorni continuativi devono essere prestati in un’unica scuola o in scuole diverse solo in caso di completamento orario;
- nel caso di trasformazione dei contratti sino ad avente diritto in contratti al 30/06 o 31/08, il servizio è valutato solo se non c’è stacco tra un contratto e l’altro;
- nel computo dei 180 giorni rientrano le assenze per malattia, congedo per maternità o parentale e (aggiungiamo) tutte quelle assenze per le quali è prevista la retribuzione;
- è valutato il servizio svolto in percorsi di formazione professionale, per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso, prestato a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;
- il servizio prestato sui posti di sostegno si valuta solo nella specifica procedura concorsuale;
- per ogni anno scolastico è possibile inserire il servizio svolto in una sola classe di concorso, sebbene sia stato prestato servizio contemporaneamente in più classi di concorso per le quali si concorre.
Come dicevamo all’inizio, la valutazione del servizio è sottoposta a vincoli troppo “stretti” e contrastanti con quanto avviene per la valutazione nelle GaE e nelle domande di mobilità.
Nelle GaE, com’è noto, i 12 punti che possono cumularsi in un anno scolastico, non sono sottoposti al vincolo della continuità (e sono sufficienti 166 gg): posso aver svolto servizio da ottobre a dicembre e poi da marzo a giugno ed ho cumulato comunque i 12 punti; non solo, ma se non ho raggiunto i 180 gg, posso cumulare ugualmente i 12 punti avendo prestato servizio ininterrottamente dal 1° febbraio sino agli scrutini o sino al termine delle attività educative (per la scuola dell’infanzia).
Certo, si potrebbe obiettare che si parla di punteggio e non di anno scolastico, ma l’obiezione è debole, sia perché stiamo parlando di valutazione di servizio – vedi comma 114 legge n. 107/2015 lettera b – sia perché la tabella di valutazione titoli relativa alla mobilità, che si rifà a quanto previsto dal decreto legislativo n. 297/94 e dall’art. 11, comma 14, della legge 3.5.1999, n. 124, dice altro.
La nota 4 della tabella allegata all’ipotesi di CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2016/17, riguardo alla valutazione del servizio pre-ruolo (quindi da precario come nel caso del concorso), prevede che:
Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Viene, quindi, valutato il servizio prestato per almeno 180 giorni (non c’è il limite della continuità del servizio) o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative.
In quest’ultimo caso (dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio), la continuità del servizio è a vantaggio del docente, in quanto da febbraio a giugno non si possono cumulare 180 giorni ma, se il servizio è prestato ininterrottamente si considera ugualmente come anno di servizio.
Non solo, nella detta nota 4 si legge anche che si valuta il servizio prestato su posto di sostegno prestato senza il titolo di specializzazione, come avviene anche nelle GaE, in cui il servizio su sostegno (con o senza titolo) viene comunque valutato.
Perché, quindi, la tabella di valutazione titoli per il concorso prevede un differente criterio di valutazione?
Un altro vincolo che contrasta con quanto sopra affermato riguarda il servizio continuativo prestato su scuole differenti: ad esempio, ho lavorato dal 28/10/2014 al 14/11/2014 presso la scuola X e poi dal 15/11/2014 al 30/06/2015 presso la scuola Y, il servizio non mi verrà valutato.
Alla luce di quanto affermato non si comprende perché, mentre nelle GaE, nella mobilità (per il punteggio) e nelle domande di ricostruzione di carriera, il servizio non è subordinato al vincolo della continuità, per il concorso è previsto tale vincolo.
Forse per attribuire un maggior punteggio a chi, avendo magari più di 36 mesi su posto vacante (i vincoli, infatti, permetteranno la valutazione del servizio, nella maggior parte dei casi, ai docenti che hanno lavorato con un incarico al 31/08 o, anche, al 30/06*), potrebbe ricorrere ai tribunali per l’assunzione?
[*Questi ultimi, è doveroso evindenziarlo, non possono ricorrere in tribunale, in quanto la normativa riguarda chi ha avorato per 36 mesi su posto vacante e disponibile]
Altro aspetto, che danneggerà diversi precari, riguarda il fatto che non è valutabile il servizio prestato a tempo indeterminato; se ciò è comprensibile per i docenti delle scuole statali, considerato che i docenti di ruolo non possono partecipare al concorso, non si comprende affatto per i docenti delle scuole paritarie.
Alcuni sindacati, comunque, hanno predisposto dei ricorsi ad hoc per far valutare i 180 giorni di servizio a prescindere dalla continuità.
Concorso a cattedra 2016. Valutazione titoli servizio: da tabella e faq risposte ai dubbi dei docenti ultima modifica: 2016-03-28T12:01:25+02:00 da