Categorie: Supplenti

Concorso diplomati magistrali e SFP, i due anni di servizio solo presso scuole statali. Come calcolarli

Orizzonte Scuola, 27.7.2018

– Il decreto dignità, attualmente in Parlamento per la conversione in legge, dedica l’articolo 4 alla questione dei diplomati magistrale e alla continuità didattica per l’a.s. 2018/19, considerato che diverse sentenze di merito dopo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, arriveranno  nel corso dell’anno scolastico.

Quanto alla questione dei diplomati magistrale, la soluzione individuata (fermo restando che il decreto sia approvato senza modifiche) consiste in un concorso straordinario articolato in una prova orale di natura didattico-metodologica e nella valutazione dei titoli.
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Destinatari del concorso

Il concorso straordinario è destinato ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria ed è riservato ai diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e ai laureati in Scienze della Formazione Primaria.
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Requisiti

Per partecipare al concorso straordinario, dunque, sono necessari i seguenti requisiti:

  • abilitazione all’insegnamento conseguita tramite:
    – corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;
    – diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;
  • aver svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali.

La partecipazione al concorso straordinario, relativamente ai posti di sostegno, è consentita a coloro i quali siano in possesso dei succitati requisiti più il titolo di specializzazione (anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).
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Servizio scuole statali

Evidenziamo che nella norma è specificato che il servizio deve essere svolto presso le scuole statali e deve essere specifico, ossia prestato nella tipologia di posto (primaria o infanzia), per cui si partecipa al concorso.
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Come si calcola servizio

Il calcolo dei due anni di servizio si effettua secondo quanto indicato dall’articolo 11, comma 14, del legge 3 maggio 1999 n. 124.

In base alla suddetta legge, si considera anno scolastico intero (o anno di servizio), il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.

I docenti interessati al concorso straordinario, in definitiva, devono  accertarsi di aver svolto, negli ultimi otto anni, 2 anni di servizio anche non continuativi. Nei due anni scolastici considerati devono aver prestato, per ciascun anno, 180 giorni di servizio (anche non continuativo) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.

Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

Nella riunione del 26 luglio la dott.ssa Novelli del Ministero,  ha chiarito che è possibile cumulare il servizio su posto comune con il servizio su sostegno [fonte Gilda]. Naturalmente per  la conferma bisognerà attendere il relativo decreto.

Il concorso, lo ricordiamo, non è selettivo e i docenti inseriti nelle graduatorie di merito regionali concorreranno al 50% delle immissioni in ruolo, fermo restando che fino alla loro vigenza hanno priorità le graduatorie del concorso 2016.

Tutti coloro che non potranno vantare tali requisiti potranno partecipare al concorso ordinario.

 

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Concorso diplomati magistrali e SFP, i due anni di servizio solo presso scuole statali. Come calcolarli ultima modifica: 2018-07-27T07:39:39+02:00 da
Gilda Venezia

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