Antonio Guerriero, Professionisti Scuola Network 12.4.2.2016
– Duro colpo per le speranze dei candidati non abilitati di partecipare al concorso docenti. I giudici del TAR, con due distinte ordinanze hanno respinto i ricorsi di docenti laureati e di Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) non abilitati che, con richiesta cautelare, chiedevano la partecipazione al concorso docenti 2016 senza il possesso della specifica abilitazione SSIS, TFA o PAS e che invocavano l’applicazione della stessa clausola di salvaguardia che aveva consentito già la partecipazione ai non abilitati al concorso 2012.
Nello specifico con l’ordinanza 1666-2016 i giudici del Tar Lazio hanno respinto la richiesta di partecipazione al concorso di docenti solo laureati ritenendo che il Miur abbia correttamente interpretato e applicato le norme richiamate dai ricorrenti ed evidenziando che non sono stati ravvisati profili di illegittimità costituzionale delle citate norme legislative. Nell’ordinanza si respinge la richiesta in considerazione del fatto che:
Tanto premesso i giudici dunque non hanno ritenuto sussistere il fumus boni juris necessario per l’accoglimento della domanda cautelare respingendo la richiesta di partecipazione al concorso in assenza del titolo abilitativo per i ricorrenti solo laureati.
Con l’ordinanza 1664-2016 invece i giudici hanno rigettato il ricorso in cui si chiedeva l’accesso al concorso per docenti ITP solo diplomati e non in possesso di abilitazione. L’ordinanza è interessante anche perchè sono stati valutati aspetti validi anche per i docenti solo laureati e non considerati nell’ordinanza 1666-2016. A tal proposito, il collegio giudicante argomenta il rigetto con le seguenti considerazioni:
Tanto premesso il Tar ne deduce che l’amministrazione, non era pertanto tenuta, in alcun modo, a riproporre, anche per il concorso 2016, una cosiddetta clausola di salvaguardia, per gli insegnanti tecnico pratici, analoga a quella già applicata nel precedente bando del concorso 2012.
Ma i giudici si esprimono anche sul “principio dell’affidamento” evidenziando che nessuna violazione è stata perpetrata nei confronti di parte ricorrente, anche in considerazione della circostanza che, sin dal T.U. n. 297 del 1994, ai fini della partecipazione al concorso a cattedre, è stato richiesto il possesso della relativa abilitazione e, pertanto, non vi sono estremi per ritenere che si tratti dell’intervenuta approvazione di una normativa (innovativa) con valenza retroattiva.
Anche la circostanza che per i docenti cd. I.T.P. non sia mai stato istituito un percorso abilitante ordinario, citato anche dal CSPI nel parere del 7-01-2016, non assume valenza risolutiva tenendo presente che, per questi ultimi, comunque, si è proceduto con indizione di percorsi speciali di abilitazione (PAS);
Ma nell’approfondita disamina del TAR sono state rigettate anche altre numerose motivazioni addotte da parte ricorrente trai le quali quelle
Tanto premesso, il Tar non ha ravvisato alcun profilo di illegittimità costituzionale anche tenendo conto che:
Tanto argomentato non si ravvisa sussistere il fumus boni juris necessario per l’accoglimento della richiesta domanda cautelare e pertanto si rigetta la richiesta di partecipazione al concorso in carenza del titolo di abilitazione.
Va detto che queste due ordinanze sono le prime ad oggi disponibili e che altre udienze sono in programma per il 21 aprile ma è chiaro che l’orientamento del TAR non potrà che uniformarsi ad esse.
Sicuramente la partita non è chiusa perchè dopo il TAR la partita si sposterà al Consiglio di Stato che potrebbe riaprire i giochi, ma a questo punto i tempi sarebbero strettissimi per ottenere provvedimenti cautelari di ammissione al concorso con riserva visto che entro il 28 aprile partiranno le prove concorsuali.
in allegato le due ordinanze del TAR.
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