Categorie: Supplenti

Concorso infanzia e primaria: anno 2018/19 non vale, anche se contratto scade a giugno

Orizzonte Scuola, 10.11.2018

– Numerosi docenti ci chiedono se nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stato confermata l’esclusione dell’a.s. 2018/19, altri affermano che non essendone esplicitamente indicata l’esclusione, l’anno possa valere. Qualche chiarimento.
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Come si calcolano le due annualità

Il requisito di accesso . Il concorso sarà riservato ai docenti con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 e ai laureati in Scienze della formazione primaria con due annualità di servizio specifico negli ultimi otto prestati nella scuola statale. Partecipano anche i docenti abilitati all’estero
Valido il diploma magistrale triennale per l’accesso ad infanzia

Ci sarà una speciale tutela per gli insegnanti con disabilità (leggi post Sen. Pittoni )

Gli otto anni di servizio entro i quali conteggiare le due annualità richieste vanno dunque dall’a.s. 2010/11 all’a.s. 2017/18.

Non è possibile conteggiare l’anno in corso (anche per chi ha una supplenza al 30 giugno) perché il requisito di accesso deve essere già maturato al momento della presentazione della domanda.

Cosa si intende per annualità. Il calcolo dei due anni di servizio si effettua secondo quanto indicato dall’articolo 11, comma 14, del legge 3 maggio 1999 n. 124.

In base alla suddetta legge, si considera anno scolastico intero (o anno di servizio), il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio .

I docenti interessati al concorso straordinario, in definitiva, devono  accertarsi di aver svolto, negli ultimi otto anni, 2 anni di servizio anche non continuativi . Nei due anni scolastici considerati devono aver prestato, per ciascun anno, 180 giorni di servizio (anche non continuativo) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.

Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti , per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

E’ valido solo il servizio prestato nella scuola statale.
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Il servizio dell’a.s. 2018/19

Il servizio già svolto nell’a.s. 2018/19, anche per i docenti che hanno un contratto dal 1° settembre 2018, non può essere considerato un’annualità. Non c’è infatti nessuna delle due condizioni richieste per considerarlo tale. Nè è possibile considerare valido un servizio ancora non svolto.

Al momento non ci risulta che eventuali richieste in merito siano state accolte dal Miur.

Concorso docenti straordinario infanzia e primaria, pubblicato decreto in Gazzetta. Tutte le info

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Concorso infanzia e primaria: anno 2018/19 non vale, anche se contratto scade a giugno ultima modifica: 2018-11-11T07:30:19+01:00 da
Gilda Venezia

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