di Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 9.3.2016
La costituzione delle Graduatorie di Merito (GM) al termine della procedura concorsuale è disciplinata dall’articolo 9 del DDG n. 105/2016 per la scuola dell’infanzia e primaria, dall’articolo 9 del DDG n. 106/2016 per la scuola secondaria e dall’articolo 9 del DDG n. 107/2016 per il sostegno.
Soggetti responsabili
Per tutte le procedure concorsuali, la costituzione delle GM viene effettuata dalle commissioni e dall’USR competente territorialmente, ciascuno secondo le proprie competenze:
Modalità
Al termine della procedura concorsuale, la commissione, dopo aver valutato le prove e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito inserendo in essa un numero di candidati pari ai posti banditi per ciascuna procedura concorsuale (infanzia, primaria, classi di concorso secondaria e sostegno infanzia, primaria, secondaria primo e secondo grado), con una maggiorazione del 10%.
Sono, dunque, compresi nella GM non solo i vincitori di concorso ma anche il 10% di idonei (10% sul totale dei posti banditi per ciascuna procedura).
La graduatoria è compilata sulla base dei punteggi riportati nelle prove e della valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 8 del DM n. 95/2016 (per le prove) e del DM n. 94/2016 (per i titoli).
Terminata la compilazione da parte della commissione, l’USR procede all’approvazione della graduatoria di ciascuna procedura concorsuale con decreto del dirigente preposto.
Nel caso di classi di concorso aggregate in ambiti disciplinari verticali (ad esempio l’ambito AD4 comprendente le classi di concorso A12 e A22), si dà luogo ad un’unica graduatoria di ambito, ai sensi dell’articolo 11 del DM n. 95/2016, in cui confluiscono un numero di candidati pari alla somma dei posti banditi per ciascuna classe di concorso, con una maggiorazione non superiore al 10%.
Nel caso di classi di concorso per le quali è stata disposta l’aggregazione territoriale, a causa dell’esiguo numero di posti banditi, sono costituite graduatorie distinte per ciascuna Regione (esempio: per la classe A28, i candidati per il Molise parteciperanno al concorso in Abruzzo; per detti candidati la GM verrà costituita non con i concorrenti per l’Abruzzo ma solo con quelli per il Molise ).
Le GM approvate dall’USR hanno validità triennale.
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