Concorso ordinario secondaria: pubblicato il decreto con le modifiche al regolamento concorsuale, programmi, titoli valutabili e abilitazioni corrispondenti.
É stato pubblicato oggi sul sito del Ministero il decreto ministeriale 326 del 9/11/2021 regolamento concorsuale che detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per la scuola secondaria, alla luce delle modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 73/2021 (c.d. Sostegni BIS). Il testo del decreto era stato già diffuso nelle scorse settimane.
Per le procedure concorsuali già indette con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, non è prevista la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per le classi di concorso c.d. STEM per le quali si procederà alla riapertura dei termini.
La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:
Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento ad eccezione dei 5 quesiti relativi alla conoscenza della lingua inglese.
La prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 relativamente alla lingua inglese è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti. E’ fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.
I candidati che hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono predisposte dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le modalità previste all’articolo 7, comma 2, del Decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.
La prova orale si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali.
Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.
Nei casi di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale citato. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni.
L’Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:
L’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi.
La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi.
Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR.
Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso nei casi in cui il candidato ne sia privo. L’USR responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente è indicata all’Allegato C.
VEDI IL DECRETO 326 DEL 9 NOVEMBRE
VEDI ALLEGATO A PROGRAMMI SECONDARIA
VEDI ALLEGATO B TITOLI SECONDARIA
VEDI ALLEGATO C ABILITAZIONI CORRISPONDENTI
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Concorso secondaria, pubblicato il nuovo decreto ultima modifica: 2022-01-17T21:03:47+01:00 da
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