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Concorso straordinario infanzia e primaria, le novità e le conferme

di Fabrizio De AngelisLa Tecnica della scuola, 19.10.2018

Il servizio sul sostegno valido su posto comune

Un primo punto importante chiarito nei giorni scorsi è quello del servizio sul sostegno, nel senso che questo sarà valutabile su posto comune ai fini del punteggio necessario per l’ammissione al concorso, che prevede 2 anni di servizio, specifico per l’ordine di scuola, negli ultimi 8.

Pertanto, saranno validi anche gli anni di servizio sul sostegno senza specializzazione ai fini della partecipazione su posto comune.
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Non vale il servizio nelle scuole paritarie

Invece, a proposito di conferme, c’è da segnalare l’impossibilità di valutare come valido il servizio svolto nelle scuole paritarie.
Su questo punto, nonostante le proteste di molti docenti, l’amministrazione non ha voluto fare marcia indietro. Sin dal decreto dignità, il requisito per partecipare al concorso, è quello dell’obbligo di avere svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici almeno due annualità di servizio specifico, “presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n° 124 e successive modificazione”.

Le scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000, pur assolvendo un servizio di istruzione pubblica, rientrano nel comparto delle scuole non statali, ma, proprio in virtù della equipollenza generalmente riconosciuta come servizio pubblico, sorprende un po’ tale presa di posizione della maggioranza che ha presentato l’emendamento.

Ma per la procedura straordinaria il Governo, specie il M5S, ha da subito chiarito che non avrebbe conteggiato gli anni di precariato nelle scuole paritarie.

“Stiamo parlando di 24 mesi negli ultimi otto anni, che non sono pochi, pertanto gli esclusi saranno molti di meno“, ha riferito l’onorevole Azzolina del M5S in una precedente intervista a La Tecnica della Scuola.

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Tutela per i docenti con disabilità

Per quanto riguarda le modifiche apportate al testo del decreto, c’è da segnalare quanto il senatore  Mario Pittoni, presidente della Commissione Cultura e istruzione in Senato, aveva già anticipato: “Per coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/99 e non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando del concorso straordinario, ho chiesto sia inserita la possibilità di indicare la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta“.

Si tratta, pertanto, di una tutela verso i supplenti con disabilità.

Nel decreto vengono dettagliati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, la composizione delle commissioni di valutazione e i programmi di esame.

L’obiettivo condiviso da amministrazione e sindacati, resta quello di garantire ai partecipanti l’assunzione a tempo indeterminato già dal 1 settembre 2019.

A questo punto, bisogna aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che potrebbe avvenire a breve.
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A seguire anche il concorso ordinario

Nel comunicato diramato nel tardo pomeriggio del 18 ottobre, il Ministro Bussetti ha chiarito: “Abbiamo mantenuto l’impegno preso con il Decreto Dignità, sbloccando la situazione di paralisi ereditata dal precedente Governo”. commenta il ministro.

“Ma non ci fermiamo: a breve partirà anche il concorso ordinario, sempre per la scuola dell’infanzia e primaria, per il quale i miei Uffici stanno avviando le relative procedure autorizzatorie”, ha concluso Bussetti.
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Chi potrà partecipare al concorso per maestri d’infanzia e primaria

Il concorso straordinario da 12 mila posti, ribadiamo, consisterà in una prova orale, il cui esito produrrà un punteggio ma nessuna esclusione.

Come abbiamo già scritto, potranno partecipare alla procedura:

  • diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.
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  • La partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, è invece solo consentita a coloro che siano in possesso dei succitati requisiti. Inoltre, per tali posti sarà necessario possedere il titolo di specializzazione (anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).

Inoltre, la bozza riportata in precedenza riporta che saranno ammessi con riserva:

  • coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui alle sopra riportate lettere a), b), c), abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento al Miur, entro la data termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso;
  • coloro che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal DM 141/2017, come modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226.

I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione in un’unica regione per una o più delle procedure.
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Come calcolare il servizio

Un anno di servizio, ribadiamo, è valido quando si raggiungono i 180 giorni.

Questo vuol dire che per partecipare, secondo quanto riporta l’articolo 11, comma 14, del legge 3 maggio 1999 n. 124., bisogna aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno 180 giorni in un anno scolastico.

In alternativa, viene considerato valido il servizio dal 1/02 al termine degli scrutini o esami. Tali giorni di servizio obbligatori, ricordiamo, devono essere stati svolti negli ultimi 8 anni, alla data di scadenza del bando.

Ricordiamo che non è possibile sommare servizi che si riferiscono ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno calcolati solo per un anno scolastico.

Per cui, in definitiva, non è necessario aver accumulato due anni di servizio per intero, ma che ogni anno abbia almeno 180 giorni di servizio o l’assunzione a tempo determinato per un intero quadrimestre dal 1° febbraio. Sempre negli ultimi otto anni.
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Valutazione titoli

La valutazione dei titoli per il concorso straordinario resta quella confermata sin dai primi incontri, ovvero il concorso dovrebbe articolarsi in una prova orale non selettiva (massimo 30 punti) e una valutazione titoli (massimo 70 punti).

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Concorso straordinario infanzia e primaria, le novità e le conferme ultima modifica: 2018-10-20T04:23:37+02:00 da
Gilda Venezia

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