dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 21.6.2020.
Diversamente da quanto avviene in altre occasioni, nei titoli di preferenza del concorso degli insegnanti a parità di punteggio indicano che prevale il candidato più giovane di età.
Chiariamo di seguito le preferenze in caso di parità di merito e di titolo degli insegnanti che partecipano ai concorsi così come indicato al comma 4 dell’articolo 5 del DPR N. 487 del 9 maggio 1995.
Si tratta di voci assai rare sui cui risultano più utili le indicazioni più sotto riportate.
Titoli di preferenza nei concorsi e nelle graduatorie
Ecco i titoli di preferenza indicati dall’articolo 5, comma 4, del DPR N.487/1995
- gli insigniti di medaglia al valor militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- gli invalidi ed i mutilati civili;
- i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e titoli?
All’art. 3 comma 7 della Legge N. 127 del 15 maggio 1997 è previsto che a parità di punteggio, sia il candidato più giovane di età a prevalere.
Ciò diversamente da quanto avviene nelle graduatorie ad esaurimento dove invece invece è stata previsto che, a parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza sopra riportati, prevale il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria. (Art. 1 comma 8 DM n. 235 del 1° aprile 2014).
Concorso. I titoli di preferenza ultima modifica: 2020-06-21T12:09:39+02:00 da