Congedi parentali (art. 12 del CCNL 2006/2009)

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dalla Gilda degli insegnanti di Venezia,  19.9.2016

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– Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.

Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.

In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.

Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

Il congedo parentale così come modificato dalla legge 80/2015  può essere fruito fino al 12° anno di vita del bambino, compreso il giorno del compleanno.

Per quanto riguarda il conteggio dei giorni (di 30 in 30 gg. o per frazioni di mese) si veda la circolare INPS 17 del 26 gennaio 1982. Indennità giornaliera di maternità.

I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.

In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

Il Governo, con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ha previsto una serie di modifiche relative ai congedi per maternità/paternità.

Parto prematuro

La lettera d) dell’articolo 16, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 prevede che qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, le giornate antecedenti l’inizio del congedo obbligatorio (ricalcolato in base al parto effettivo) si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi.

Sospensione del congedo in caso di ricovero del neonato

Il nuovo art. 16 bis del D.lgs. n. 151/2001 prevede che in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre (anche nei casi di adozioni o affidamenti) ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. Tale possibilità è in realtà già prevista per il Comparto Scuola dall’art. 12 c.3 del CCNL 29/11/2007.

Cosa cambia

Le novità riguardano i genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale (art. 32 D.lgs. 151/2001), finora mai fruiti o residui, dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia. In caso di assistenza di minori con gravi handicap, è prolungato sino al dodicesimo anno di vita del bambino la possibilità di fruire dei congedi parentali ai sensi dell’art. 33 D.lgs. 151/2001. La durata complessiva del congedo (tre anni) rimane comunque invariata. La riforma prevede che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015. I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.

Premesso quanto sopra, considerati gli artt. 12 e 19 del CCNL 29/11/2007, l’indennità economica da corrispondere ai dipendenti del comparto scuola, per tutto l’anno 2015, nel caso di periodi di congedo parentale mai fruiti o residui, è così modificata:

  • Primi 30 gg. di congedo con retribuzione pari al 100% se fruiti nei primi 12 anni del bambino (prima era 8 anni); art. 12, comma 4: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [per ogni figlio nato, NEI PRIMI SUOI 12 ANNI DI VITA per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi…(nuovo art. 32 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 80/2015)], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
  • L’indennità economica, pari al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito individuale, per i restanti periodi fino al sesto anno di vita del bambino (prima era 3° anno);
  • Il congedo eventualmente fruito dai 6 ai 12 anni del bambino è indennizzato al 30% dai 6 agli 8 anni solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico (per l’anno 2015 Euro 16.327,68);
  • Nessuna retribuzione per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni del bambino.

Il decreto legislativo in questione, interviene anche in ordine alla modalità oraria di fruizione del congedo parentale (art. 7, lettera b del decreto n. 80 del 2015 che aggiunge il comma 1-ter all’art. 32 del T.U.). In base a tale aggiunta ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria del congedo.

La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con i permessi o riposi previsti dal medesimo decreto legislativo.

È utile precisare che:

  • Se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.
  • Qualora trovi applicazione il criterio generale di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. per assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all’art.33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità. (Circolare INPS 152/2015).

Viene altresì introdotta la riduzione dei tempi di preavviso al datore di lavoro per usufruire dei congedi parentali: 5 giorni (prima erano 15); 2 giorni in caso di fruizione su base oraria. Per i dipendenti della scuola resta comunque valida la possibilità prevista dall’art. 12 c. 8 del CCNL 29/11/2007 di richiedere il congedo (fruizione giornaliera) entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro, in presenza di particolari e comprovate situazioni personali.

L’INPS con comunicato stampa del 13 agosto 2015 ha precisato che la disposizione relativa alla possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria, finora prevista per il 2015, sarà resa permanente – come, peraltro, tutte le altre misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro contenute nel Decreto legislativo 81/2015 – con la prossima approvazione, in via definitiva, del Decreto legislativo in materia di ammortizzatori sociali, con il quale viene prevista la copertura permanente dei relativi oneri.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

L’art. 24 del D.Lgs n.80/2015 prevede che La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. In ultimo, il nuovo decreto prevede la corresponsione dell’indennità di maternità anche in caso di licenziamento per giusta causa e, nei casi di adozione internazionale, la possibilità per il padre di richiedere un congedo non retribuito sebbene la madre non sia lavoratrice (nuovo articolo 31, comma 2), in modo che entrambi possano partecipare pienamente a tutte le fasi della procedura di adozione, anche quelle che si svolgono all’estero. Tali ultime modifiche sono stabilmente recepite e non hanno bisogno appositi decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La legge 8 marzo 2000, n. 53, disposizioni in materia di sostegno della maternità e della paternità, pubblicata sulla G.U. n. 60 del 13.3.2000 – entrata in vigore il 28.3.2000 – , ha apportato delle modifiche agli istituti già previsti dalla precedente normativa in particolare alla legge 1204/71 (artt. 1, 4, 7, 10, 15), alla legge 903/77 (art. 6), alla legge 104/92 (art. 33). Successivamente alla legge 53/2000, al fine di conferire omogeneità e sistematicità alle norme in materia di sostegno della maternità e della paternità, come previsto dall’art. 15 della stessa legge, è stato emanato il D. Lgs. 26.3.2001, n. 151 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”….), entrato in vigore il 27.4.2001. In tale disposizione ha trovato conferma l’impostazione intrapresa con la legge n. 53/2000 e volta ad estendere al lavoratore padre i benefici già riconosciuti alla lavoratrice madre, per una migliore gestione del nucleo familiare e delle esigenze ad esso correlate, evidenziandosi quindi il ruolo insostituibile di entrambi i genitori nella crescita dei figli. Il 27 maggio 2003 è stato pubblicato sulla G.U. n. 121 il decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115 – entrato in vigore il 28 maggio – con il quale sono state apportate modifiche al D. L.vo n. 151/2001 e che ha previsto, tra l’altro, la possibilità di interdizione dal lavoro della lavoratrice madre fino a sette mesi di età del figlio per uno o più periodi la cui durata dovrà essere determinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

TUTELA DI MIGLIOR FAVORE RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER LEGGE E DIPENDENTI DELLA SCUOLA (CCNL 29/11/2007)

I diversi istituti previsti a tutela della maternità e della paternità sono, attualmente, disciplinati dalle disposizioni di legge sopra citate e dalla fonte contrattuale che, per il personale del Comparto Scuola, è contenuta negli artt. 12 e 19 del CCNL 29/11/2007. Il CCNL riconosce, per alcuni aspetti, una tutela di miglior favore rispetto a quanto previsto per legge. Di seguito le previsioni contrattuali in materia di maternità e paternità:

  • il trattamento economico spettante per il periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) di cui agli artt. 16 e ss. del D.Lgs. n. 151/2001 è espressamente individuato nell’art. 12 c. 2, il quale prevede l’intera retribuzione fissa mensile e quote di salario accessorio secondo le modalità indicate; è altresì indicato che il suddetto periodo è considerato servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza; il comma 3, di seguito, disciplina la fattispecie del parto prematuro prevedendo che qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. 5
  • per quanto concerne il periodo di congedo parentale (ex astensione facoltativa di cui all’art.32, comma 1, lett. a) del medesimo D.Lgs.n.151/2001) il CCNL, all’art. 12 c. 4 introduce una disciplina di miglior favore rispetto a quella legale, prevedendo che i primi trenta giorni di congedo parentale (computati complessivamente per entrambi i genitori) sono retribuiti per intero se fruiti nei primi 8 anni di vita del bambino;
  • all’art. 12 c. 5, invece, prevede una tutela di miglior favore anche rispetto alla disciplina legale prevista per i congedi per malattia del figlio dall’art. 48 del D.Lgs. n.151/2001; la norma del CCNL stabilisce, infatti che, esaurito il periodo di congedo di maternità, e fino al terzo anno di vita del bambino, sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita, computati complessivamente per entrambi i genitori, per ciascun anno del bambino, e in caso di malattia dello stesso (i 3 anni si intendono del “bambino”e non scolastico o solare).
  • i permessi per allattamento sono disciplinati dagli art. 39 e ss. del D.Lgs.n.151 del 2001, a cui, pertanto, si deve fare riferimento per l’applicazione del medesimo istituto; il CCNL all’art. 12 c. 3, si limita a richiamare la norma che prevede i periodi di riposo (diritto che spetta anche dopo un parto prematuro con ricovero del figlio presso una struttura ospedaliera).
  • in ultimo, l’art. 19 c. 4, disciplinando ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato precisa che “al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 12”. Tale art. 12 al c. 1 dispone che “al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs n. 151/2001”. Pertanto la disposizione legislativa e la normativa contrattuale non operano alcun discrimine (neanche economico) per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro, ma assicurano al lavoratore sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, la possibilità di fruire dei benefici della disposizione in questione.

ARAN – Orientamenti applicativi  – Tra le assenze parzialmente retribuite, che non riducono il periodo di ferie, sono da ricomprendersi anche i congedi parentali retribuiti al 30% fruiti in base al D.Lgs 151/2001?

Di norma, il diritto alle ferie non matura nei casi di sospensione del rapporto se tale periodo non è equiparato al servizio dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Preliminarmente è utile tenere conto che l’ art. 13 del CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009 e I biennio economico 2006/2007, disciplinando l’istituto delle ferie, al comma 8, prevede che “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al comma 15” nella previsione che solo “all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite si procede al pagamento sostitutivo delle stesse…..”

L’art 13, comma 14, non dovrebbe creare equivoci di applicazione poichè il comma in questione stabilendo che “il periodo di ferie non è riducibile per malattia o per assenze parzialmente retribuite…”, intende fare riferimento al trattamento economico stabilito all’art 17, comma 8, che disciplina il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia per un periodo di 18 mesi nel triennio.

Ai sensi dell’art 34, comma 5, del D. Lgs 26 marzo 2001 n. 151, “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”, mentre interviene l’art 12 del CCNL citato a disciplinare i congedi parentali per il personale del comparto. L’art 12, comma 4, stabilisce che nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.32, comma 1, lett. a) del d.lgs 151/2001, per la lavoratrice madre o in alternativa per il lavoratore padre, solo i primi trenta giorni – valutati ai fini dell’anzianità di servizio e retribuiti per intero – non riducono le ferie.

Si può concludere che solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione dello ferie e che per quelli retribuiti al 30% tale effetto è escluso direttamente dalla legge.

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Congedi parentali (art. 12 del CCNL 2006/2009) ultima modifica: 2016-09-19T05:37:12+02:00 da
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