di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 20.10.2025.
Cosa cambierà con la nuova Legge di Bilancio: prolungamento del congedo parentale e congedo per malattia del figlio.
Con la prossima Legge di Bilancio sono in arrivo importanti novità in materia di congedi per i genitori.
L’art. 50 della Manovra, così come si può leggere nel testo in bozza, prevede un rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori.
Congedo parentale
Partiamo dal congedo parentale.
“Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l’obiettivo di preservare l’occupazione, – si legge nel comma 1 – al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 32, comma 1, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»”.
Questo significa che per ogni bambino, nei primi suoi 14 anni di vita quindi non più 12, ciascun genitore ha diritto a chiedere il congedo parentale.
I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi);
c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
Prolungamento del congedo parentale
Un’altra modifica riguarda il prolungamento del congedo. Per ogni minore con disabilità in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino (non più il dodicesimo), al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale di cui sopra, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Trattamento economico e normativo
Questo innalzamento dell’età ha riflessi anche sul trattamento economico, prevedendo che l’indennità pari al 30 per cento della retribuzione spetti per tre mesi fino al quattrodicesimo anno di vita del figlio e non più fino ai 12 anni.
Adozioni e affidamenti
Le predette misure valgono anche in caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento, avendo a riferimento l’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Congedo per malattia del figlio
Infine, segnaliamo una modifica che interessa le assenze dovute alle malattie del figlio.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
Ciascun genitore, alternativamente, ha inoltre diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno (non più 5), per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni (non più 8).
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Congedi parentali e per malattia dei figli, cosa cambierà con la nuova Legge di Bilancio ultima modifica: 2025-10-21T06:01:46+02:00 da
