Congedo del padre lavoratore, tutte le info utili e le novità per il 2018

di Andrea Carlino, La Tecnica della scuola, 22.3.2018

– A chi diventa padre nel 2018 spettano quattro giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo. Questo è quanto previsto dalla Legge di Bilancio, la legge 205/17.

Cambia, dunque, la normativa sul congedo paternità per la nascita del figlio, con un aumento dei giorni di congedo obbligatorio.

Cos’è il congedo papà

Così come segnala l’Inps, il congedo del padre lavoratore, l’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.

Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che il Ministro per la pubblica amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.

Requisiti

Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente.

Quando fare domanda

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Come fare domanda

Nei casi di pagamento a conguaglio (articolo 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps, la domanda si presenta online all’Ente attraverso il servizio dedicato.

Le novità per il 2018

Come già scritto, per il 2018, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, passa da 2 a 4 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Il congedo obbligatorio, si deve ricordare, è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il QUINTO MESE di vita del bambino o dall’adozione/affidamento. Il congedo di configura come diritto autonomo ed è pertanto aggiuntivo a quello della madre e spetta a prescindere dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Ricordiamo, inoltre, che i congedi non possono essere frazionati a ore.

Per i congedi obbligatori, il padre lavoratore ha diritto a un’indennità giornaliera, a carico dell’Inps, pari al 100% dello stipendio.

Inoltre, per il 2018, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di 1 giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Il congedo facoltativo, a differenza di quello obbligatorio, è condizionato alla scelta della lavoratrice madre di non fruire di un giorno di congedo di maternità.

Per il giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore ha diritto a un’indennità giornaliera, a carico dell’Inps, pari al 100% dello stipendio.

Il congedo parentale

Per i genitori esistono anche altre misure di astensione dal lavoro per badare ai propri figli.

Tra queste c’è il congedo parentale che è facoltativo e spetta a entrambi i genitori.

Questa misura ha una durata di 10 mesi (che diventano 11 in casi particolari), cumulabili tra madre e padre, per un massimo di 6 mesi a genitore e può essere usato anche a ore e non solo a giorni.

A livello di retribuzione, il congedo parentale comporta una riduzione dello stipendio fino ai 6 anni di età del proprio figlio. Dopo quell’età il genitore che sceglie di utilizzare questa misura non percepirà alcuno stipendio.

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Congedo del padre lavoratore, tutte le info utili e le novità per il 2018 ultima modifica: 2018-03-22T21:08:59+01:00 da
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