Maternità paternità

Congedo di paternità obbligatorio: spettano 10 giorni di astensione dal lavoro

Congedi parentali: periodi indennizzabili e limiti massimi individuali. Le novità.

Sono entrate in vigore il 13 agosto scorso le nuove regole per i congedi per i genitori, introdotte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio.

Tra le varie novità, una riguarda il congedo di paternità, che ora riguarda anche i dipendenti pubblici, finora esclusi.

L’art. 1 del decreto apporta modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

I padri lavoratori, in particolare, potranno fruire del “congedo di paternità”, inteso come l’astensione dal lavoro del lavoratore che ne fruisce in via autonoma, e del “congedo di paternità alternativo”, inteso come l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti (morte o grave infermità della madre ovvero abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).

Il congedo di paternità obbligatorio

Il congedo di paternità obbligatorio consiste nel diritto del lavoratore di astenersi per un periodo di 10 giorni lavorativi dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Il periodo non è frazionabile ad ore e si può utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo dimaternità della madre lavoratrice e si applica anche al padre adottivo o affidatario. 

Il congedo è retribuito al 100%.

Il congedo riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo.

Il congedo di paternità alternativo

Resta ferma la disciplina di quello che ora viene chiamato “congedo di paternità alternativo”, inteso come l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti (morte o grave infermità della madre ovvero abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).

Come richiedere il congedo obbligatorio

Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Dal 13 agosto sono cambiate le regole per i congedi per i genitori. È entrato infatti in vigore in questa data, il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio, che apporta importanti modifiche al Testo Unico sulla nmaternità e paternità.

L’INPS, con messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022, ha poi fornito le prime indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale.

Il congedo parentale

Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale per i genitori, lavoratorti dipendenti, sono i seguenti:

  • alla madre, fino al 12° anno (e non più fino al 6° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre, fino al 12° anno (e non più fino al 6° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 % della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12° anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 % della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

IL DECRETO

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Congedo di paternità obbligatorio: spettano 10 giorni di astensione dal lavoro ultima modifica: 2022-09-03T05:23:43+02:00 da

Gilda Venezia

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