Congedo matrimoniale scuola: 15 giorni retribuiti

Gilda Venezia

di Dario Catapano, Infoscuola24,  18.9.2025.

Regole, limiti e chiarimenti dell’ARAN. Un diritto valido anche per i supplenti, con disciplina precisa e numerosi interventi interpretativi dell’Agenzia: dalla decorrenza alla fruizione, fino ai casi particolari di unioni civili e contratti a termine

Gilda Venezia

Il congedo matrimoniale rappresenta uno dei permessi più conosciuti, ma al tempo stesso uno dei più discussi nel comparto scuola. Si tratta di 15 giorni retribuiti, consecutivi e non frazionabili, spettanti al personale docente e ATA sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. La normativa è contenuta negli articoli 15, comma 3 (T.I.) e 19, comma 12 (T.D.) del CCNL 2006/09, confermati poi dal CCNL 2019/21 (art. 35, comma 9).

Le regole di base

  • Durata: 15 giorni consecutivi, comprensivi di domeniche, festività e giorni non lavorativi.

  • Infrazionabilità: il periodo deve essere fruito in un unico blocco.

  • Decorrenza: stabilita dal dipendente, ma entro il limite di una settimana prima e due mesi dopo la celebrazione.

  • Ambito soggettivo: spettano anche ai supplenti, “entro i limiti di durata del rapporto di lavoro”.

  • Nuove nozze: il permesso spetta anche in caso di secondo matrimonio (dopo vedovanza o divorzio).

  • Matrimonio all’estero: i due mesi decorrono dalla data effettiva della celebrazione, a prescindere dalla trascrizione in Italia.

  • Unioni civili: la L. 76/2016 equipara pienamente i diritti.

  • Matrimonio religioso: il dipendente deve scegliere se fruire del congedo per il rito civile o per quello religioso (non entrambi).

I chiarimenti ARAN

L’Agenzia ha fornito nel tempo numerosi pareri applicativi. Ecco i più rilevanti.

1. Eventi al di fuori del contratto

  • Se il matrimonio avviene prima dell’inizio o dopo la fine del contratto a termine, il docente/ATA non ha diritto al permesso (Aran; v. anche caso collaboratore con nozze dopo il 29/09/2015).

2. Collegamento con l’evento

  • L’espressione “in occasione del matrimonio” non fissa il dies a quo, ma richiede un collegamento ragionevole tra nozze e congedo. Il lavoratore sceglie se anticipare fino a 7 giorni o posticipare entro 2 mesi.

  • Non è necessario che il giorno del matrimonio cada all’interno dei 15 giorni, ma il permesso non può essere del tutto svincolato dall’evento.

3. Caso part-time verticale

  • Il lavoratore part-time verticale che si sposa in un giorno non lavorativo può far decorrere i 15 giorni dalla prima giornata lavorativa successiva, evitando così lo “scollamento” tra evento e permesso.

4. Matrimonio religioso

  • Nessuna duplicazione: se vi è scissione tra rito civile e religioso, il dipendente deve scegliere per quale celebrazione fruire del congedo.

  • Se si celebra solo il matrimonio religioso senza trascrizione, il permesso non spetta.

5. Interferenza con altri istituti

  • Maternità: il congedo obbligatorio non è interrompibile né sostituibile dal permesso matrimoniale.

  • Trasferimento tra contratti: il congedo va fruito all’interno del contratto in essere al momento delle nozze. Non può essere “traslato” sul successivo incarico (Aran, 23 dicembre 2022).

6. Computo dei giorni

  • Il congedo è continuativo e include anche giorni festivi e non lavorativi.

La Cassazione: il matrimonio come “causa”

La Suprema Corte (sent. n. 9150/2012) ha confermato che il matrimonio rappresenta la causa del diritto, non il punto di decorrenza obbligatorio. Il congedo deve essere temporalmente collegato all’evento, ma non è necessario che includa il giorno stesso delle nozze. Il rifiuto datoriale è illegittimo se manca una valida ragione organizzativa.

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Congedo matrimoniale scuola: 15 giorni retribuiti ultima modifica: 2025-09-19T04:20:11+02:00 da

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