Il periodo retribuito sale a 9 mesi fruibile fino a 12 anni di età del bambino.
Il D.lgs 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha cambiato le regole relative alla fruizione dei congedi parentali.
L’INPS, con i messaggi n° 3066 del 4 agosto 2022 (Congedo Parentale) e n° 3096 del 5 agosto (Legge 104), ha fornito le prime indicazioni ai fini del riconoscimento delle indennità rimandando le procedure di dettaglio ad una successiva circolare.
La nuova norma prevede che
Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vitadel figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.
Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:
Pertanto a ciascun genitore spetta un periodo indennizzabile pari a 3 mesi non trasferibile all’altro genitore. In totale si arriva a 9 mesi di congedo (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore).
Per il comparto scuola vige una disciplina di maggior favore prevista dal CCNL in base alla quale i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero.
Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:
Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.
La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio, oltre che nel caso di morte dell’altro genitore, di abbandono del figlio o non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
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Congedo parentale: le novità della riforma ultima modifica: 2022-10-11T05:06:29+02:00 da
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