di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 24.8.2015
Sui congedi parentali (maternità e paternità) si rende utile una precisazione: i primi 30 gg. di congedo parentale sono retribuiti al 100% fino ai 12 anni del bambino.
Di seguito analizziamo la tutela di miglior favore contenuta nel Contratto scuola e le novità del Decreto citato a cui sono seguite le circolari INPS 139 e 152 del 2015.
Ci soffermeremo solo sulla questione del congedo parentale e sui primi 30 gg. retribuiti per intero ai dipendenti della scuola.
TUTELA DI MIGLIOR FAVORE PREVISTA PER IL COMPARTO SCUOLA
L’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
Il Contratto Scuola stabilisce per il personale scolastico un trattamento più favorevole, prevedendo che il personale che fruisce del congedo parentale previsto nei primi 8 anni del figlio abbia diritto alla retribuzione intera per i primi 30 giorni, indipendentemente dal fatto che tali giorni siano richiesti nei primi 3 anni o nei successivi 5 anni di età del figlio.
L’importante però è che siano i “primi” 30 giorni di congedo.
L’art. 12, comma 4 infatti dispone: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [per ogni figlio nato, NEI PRIMI SUOI OTTO ANNI DI VITA per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi…], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
Pertanto, i primi 30 giorni di congedo parentale sono sempre retribuiti al 100%, i restanti 5 mesi sono retribuiti con un’indennità pari al 30% della retribuzione mentre gli ulteriori 4 mesi (o 5 mesi) non sono retribuiti, sempre che tale periodo venga fruito dalla coppia nei primi tre anni di vita del bambino.
Del pari non è retribuito il complessivo periodo di 10 o 11 mesi qualora fruito dopo i primi tre anni di vita del bambino.
L’unica deroga prevista riguarda il caso in cui il soggetto che richiede il congedo abbia un reddito annuo inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.
Sulla materia è poi intervenuta anche l’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3606 del 07/03/2012 per il comparto Ministeri, nonché dal Tribunale di Sassari con la sentenza n. 1424/11 del 03 gennaio 2012 per il comparto scuola, le quali hanno finalmente fatto chiarezza sulla questione disponendo che l’intera retribuzione (100%) prevista per i primi 30 giorni di congedo parentale spetta al lavoratore indipendentemente dal fatto che gli stessi vengano usufruiti entro o oltre il 3 anni di vita del bambino (vedi anche parere dell’USR Umbria 2/4/2014).
Ciò appunto già ampiamente chiaro nell’art. 12 citato che non aveva certo bisogno di pronunce giurisprudenziali.
LA NOVITÀ CONTENUTA NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 80 DEL 15 GIUGNO 2015
A seguito delle modifiche degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti, dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma 1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia dell’ottavo anno.
Il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione è elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni). Dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, ad eccezione dei lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria – per l’anno 2015 Euro 16.327,68), per i quali l’indennità del 30% è prevista fino all’ottavo anno del bambino (nuovo articolo 34, commi 1 e 3).
I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.
Rimane invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo).
I primi 30 gg sono retribuiti per intero entro i 12 anni del bambino.
Premesso quanto sopra, considerati gli artt. 12 e 19 del CCNL 29/11/2007, l’indennità economica da corrispondere ai dipendenti del Comparto scuola, per tutto l’anno 2015, nel caso di periodi di congedo parentale mai fruiti o residui, è così modificata:
- Primi 30 gg. di congedo con retribuzione pari al 100% se fruiti nei primi 12 anni del bambino (prima era 8 anni);
art. 12, comma 4: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [per ogni figlio nato, NEI PRIMI SUOI 12 ANNI DI VITA per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi…(nuovo art. 32 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 80/2015)], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”. - L’indennità economica, pari al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito individuale, per i restanti periodi fino al sesto anno di vita del bambino (prima era 3° anno);
- Il congedo eventualmente fruito dai 6 ai 12 anni del bambino è indennizzato al 30% dai 6 agli 8 anni solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico (per l’anno 2015 Euro 16.327,68);
- Nessuna retribuzione per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni del bambino.
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